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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.09.2010 60.2010.278

September 13, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·441 words·~2 min·3

Summary

Istanza di ispezione degli atti. banca segnalante quale istante

Full text

Incarto n. 60.2010.278  

Lugano 13 settembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.8.2010 presentata dalla

IS 1  

  tendente a conoscere l’esito dato dalle autorità penali ad una segnalazione ex art. 305 ter cpv. 2 CP da parte della banca istante;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 14.1.2010 la banca istante ha segnalato ex art. 305 ter cpv. 2 CP una relazione bancaria riconducibile ad una persona legata ad una banca __________ coinvolta in un procedimento penale.

                                   2.   Il 18.1.2010 il MROS ha trasmesso al Ministero pubblico del Canton Ticino la segnalazione, poiché in un qualche modo connessa con una richiesta di rogatoria precedentemente evasa da detto ufficio giudiziario.

                                   3.   Con decisione 11.2.2010, il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha emanato un decreto di non luogo a procedere (NLP __________), intimato unicamente al MROS.

                                   4.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   5.   Nel presente caso, è dato l’interesse giuridico legittimo della banca segnalante, presso la quale esiste tuttora la relazione bancaria oggetto della segnalazione, a conoscere l’esito del procedimento, almeno limitatamente all’oggetto della segnalazione. La banca segnalante, pur non essendo parte al procedimento, è comunque un terzo aggravato da atti procedurali ai sensi dell’art. 105 cpv. 1 lit. f del nuovo CPP federale.

                                   6.   L’istanza è accolta. Trattando il decreto di non luogo a procedere unicamente della relazione oggetto di segnalazione, una copia dello stesso è allegata all’esemplare di questa decisione destinata alla banca istante.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CP e, per le spese, l’art. 39 lit. f LTG,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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