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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.09.2010 60.2010.266

September 6, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·362 words·~2 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti

Full text

Incarto n. 60.2010.266  

Lugano 6 settembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19.7/18.8.2010 presentata dal

, IS 1  

  tendente a conoscere lo stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data 17/18.8.2010;

ritenuto che, a completazione della richiesta, in data 19.8.2010 il Dipartimento istante ha inviato il formulario di consenso sottoscritto dalla persone controllata;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A carico di PI 1, il Ministero pubblico ha emanato tre decreti d’accusa: il DA __________ del 23.2.2004, il DA __________ del 26.7.2004 e il DA __________ del 27.3.2006, tutti cresciuti in giudicato.

2.Con la presente istanza, il Dipartimento interessato chiede di poter conoscere eventuali procedimenti pendenti o conclusi.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto l’accordo della persona interessata, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.

5.L’istanza è accolta. Copia dei tre decreti d’accusa sarà allegata alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.

6.Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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