Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2010 60.2010.223

November 17, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,905 words·~10 min·4

Summary

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali

Full text

Incarto n. 60.2010.223  

Lugano 17 novembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/9.7.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 27.4.2010 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 1.7.2010 della presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, giudice Giovanna Roggero-Will, 14/15.7.2010 della Divisione della giustizia, 15/19.7.2010 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi e 20/21.7.2010 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani, in cui si rimettono tutti al giudizio di questa Camera;

preso atto che, su richiesta 9.7.2010 di questa Camera, il 12/13.7.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste di danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto d’accusa 25.10.2007 il procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di contraffazione di merci [“(…) per avere (…) allo scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, acquistato dalla società __________ di __________ (__________) ed importato in Svizzera 12 confezioni di profumo per auto di vario aroma per un totale di 144 flaconcini diffusori contraffatti, con reale valore venale inferiore a quanto desumibile dalle apparenze, tenendoli in deposito e mettendoli successivamente in commercio (…)”], violazione della legge federale sui brevetti d’invenzione [“(…) per avere (…) utilizzato illecitamente un’invenzione brevettata, acquistando dalla società __________ di __________ (__________) 144 flaconcini diffusori contraffatti di profumo, importandoli in Svizzera ed mettendoli in circolazione, trattandosi di copie servili di diffusori di profumo “__________” protetti da brevetti regolarmente registrati dei quali è titolare __________ e licenziataria esclusiva la società __________ SA (…)”] e violazione della legge federale contro la concorrenza sleale [“(…) per avere (…) agito in modo ingannevole, influendo intenzionalmente sui rapporti tra concorrenti immettendo sul mercato 144 flaconcini di profumo il cui design è del tutto similare ai diffusori “__________”, protetti da brevetti regolarmente registrati dei quali è titolare __________ e licenziataria esclusiva la società __________ SA, generando così confusione nel mercato, rendendosi colpevole di concorrenza sleale (…)”];

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere (CHF 90.--/aliquota), corrispondenti a CHF 1'800.--, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e spese;

                                         che con scritto 6/7.11.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

                                         che con sentenza 14.5.2008 il presidente della Pretura penale ha prosciolto IS 1 dall’accusa di contraffazione di merci, dichiarandolo, nel contempo, autore colpevole di violazione della legge federale sui brevetti d’invenzione e di violazione della legge federale contro la concorrenza sleale (sentenza 14.5.2008, inc. __________);

                                         che IS 1, in data 24.6.2008, ha interposto ricorso per cassazione contro la predetta decisione;

                                         che con sentenza 16.9.2009 la Corte di cassazione e di revisione penale ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando gli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale per nuovo giudizio (sentenza 16.9.2009, inc. __________);

                                         che con sentenza 27.4.2010 il giudice della pretura penale Damiano Stefani ha prosciolto IS 1 dall’accusa di contraffazione di merci, violazione della legge federale sui brevetti d’invenzione e di violazione della legge federale contro la concorrenza sleale (sentenza 27.4.2010, inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 10'254.80, oltre interessi, per spese legali, e CHF 1'000.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che IS 1 postula la rifusione delle tre note professionali del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1 (doc. D, E, F), per un importo complessivo di CHF 10'254.80 [di cui CHF 9’437.45 (pari a 37 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora) di onorario, CHF 836.55 di spese, CHF 724.30 di IVA e dedotti CHF 743.50 di “ripetibili ricevuti l’11.11.2009 (già dedotta IVA)” (doc. E)], oltre interessi;

                                         che la tariffa oraria è conforme ai principi suesposti;

che l’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 6.11.2007, dopo l’emanazione del decreto d’accusa (25.10.2007) ed ha sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del processo e nel dibattimento (14.5.2008), nel ricorso in cassazione e nella preparazione del secondo processo e nel secondo dibattimento (27.4.2010);

che l’istante afferma che la sua difesa “(…) ha richiesto svariate prestazioni da parte [del suo legale] (…). Dapprima, nell’ambito del primo processo la presa di conoscenza dell’intero incarto ha reso tra l’altro necessario anche un approfondimento di non semplici questioni di diritto, in particolare in materia di contraffazione di merci, protezione dei brevetti e concorrenza sleale (…)” (istanza 7/9.7.2010, p. 3);

che effettivamente il caso presentava alcune difficoltà in fatto ed in diritto dovute alla complessità della tematica;

che tuttavia il dispendio orario in merito alla stesura del ricorso per cassazione (pari a 12 ore) ed in merito alla preparazione del secondo processo presso la Pretura penale (pari a 4 ore) appaiono eccessivi posto come il legale ben conosceva la fattispecie oggetto di ricorso ed alla base del secondo dibattimento [ed avesse a suo tempo dedicato già 300 minuti per la preparazione del primo dibattimento davanti alla Pretura penale (doc. D)];

che tutto ciò considerato viene quindi riconosciuto un onorario pari a 29 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 7’437.50, dedotto a 360 minuti (pari a 6 ore) l’onorario per la stesura del ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale e a 120 minuti (pari a 2 ore) quello inerente alla preparazione al dibattimento del 27.4.2010, per il resto ammesso come esposto;

                                         che le spese sono ammesse in CHF 836.55 (come esposte);

                                         che l’IVA ammonta a CHF 628.80;

                                         che la Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza 16.9.2009 ha riconosciuto a IS 1 CHF 800.-- a titolo di ripetibili (inc. __________);

che pertanto a IS 1 è rifuso, a titolo di oneri legali, l’importo di CHF 8’102.85;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 8.7.2010 della presente istanza;

                                         che protesta le ripetibili di questa sede nella misura di CHF 1'000.--;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che all’istante – quale indennità per ingiusto procedimento – è risarcito l’importo complessivo di CHF 8’602.85, di cui CHF 8’102.85, oltre interessi, per spese legali e CHF 500.-per ripetibili;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in ragione di CHF 150.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 27.4.2010 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 8’602.85, oltre interessi del 5% su CHF 8’102.85 dall’8.7.2010.

2.La tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 150.-- (centocinquanta).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2010.223 — Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2010 60.2010.223 — Swissrulings