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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.06.2010 60.2010.172

June 18, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·777 words·~4 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante

Full text

Incarto n. 60.2010.172  

Lugano 17 giugno 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/18.5.2010 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;  

richiamati le osservazioni 26.5.2010 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi mediante le quali ha trasmesso copia del verbale di polizia oggetto della segnalazione al fisco, nonché lo scritto 27.5.2010 mediante il quale ha comunicato di non avere particolari osservazioni sul merito;

richiamato lo scritto 31.5/1°.6.2010 del patrocinatore di PI 2 mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 2 (sfociato nell’atto d’accusa ACC__________) ed in particolare in un verbale di polizia del 21.8.2009 dell’ex moglie, sono emersi dei versamenti di alimenti (in particolare a p. 6). Conseguentemente, il procuratore pubblico ha operato, in data 6.10.2009, una segnalazione all’ispettorato fiscale.

2.Con la presente istanza, ed a seguito della surriferita segnalazione, l’autorità fiscale chiede l’accesso agli atti del procedimento penale. Le parti sentite non si sono opposte all’accesso agli atti.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                         L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.

                                         Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP).

                                         Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP.

                                         Questo risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

4.Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. __________; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6).

5.Nel caso in esame – ritenuti i motivi addotti dalla __________ istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché la segnalazione del Ministero pubblico e la conseguente acquisizione degli atti permetterà di procedere in relazione ai versamenti in nero di alimenti. I diritti della ex moglie, non parte al procedimento, saranno garantiti nella procedura fiscale.

6.L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che viene concesso l’accesso agli atti del verbale di polizia oggetto della segnalazione, che sarà trasmesso in allegato alla copia della presente decisore destinata alla Divisione istante.

7.Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta, ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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