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Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2010 60.2010.16

March 9, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,113 words·~6 min·6

Summary

Istanza di ispezione degli atti

Full text

Incarto n. 60.2010.16  

Lugano 9 marzo 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20.1.2010 presentata da

IS 1  patr. da:   PR 1   

tendente ad ottenere l'accesso agli atti di un procedimento penale in relazione ad una vertenza civile;  

richiamate le osservazioni 27/28.1.2010 di PI 19, di PI 2, PI 23, PI 3, __________., PI 5, PI 6, PI 7, PI 8, PI 9, PI 24, PI 25, PI 26, PI 27, PI 28, PI 29, PI 30, PI 31, con le quali si rimettono tutti al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 29.1/1.2.2010 di PI 14, 1.2.2010 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, 3.2.2010 di PI 66, 3/5.2.2010 di PI 68, 8/9.2.2010 di PI 21, 8/9.2.2010 del PI 37, con le quali si rimettono tutti al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 5.3.2010 di PI 70 con le quali si oppone alla richiesta;

ritenuto che le altre parti al procedimento, interpellate da questa Camera, non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.      A seguito di alcune denunce sporte da clienti della __________ SA e del suo fallimento decretato dalla CFB, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale, tuttora pendente, nei confronti di ex organi, azionisti e persone vicine alla società sopraindicata (inc. MP __________).

2.      In data 18.12.2009 la massa fallimentare di __________ SA in liquidazione, rappresentata dalla liquidatrice __________ SA, ha avviato una causa di responsabilità nei confronti di IS 1, società che al momento dei fatti oggetto del procedimento penale, fungeva da organo di revisione della __________ SA. Al giudice civile viene chiesta la condanna di IS 1 al risarcimento di un'importante somma di denaro, in quanto, in sostanza, essa sarebbe venuta meno al suo obbligo quale autorità di revisione, non sincerandosi sull'esistenza e sull'entità degli attivi della società revisionata, ciò che avrebbe permesso a quest'ultima di sopravvivere benché non ne avesse i mezzi, inducendo inoltre numerevoli persone ad affidarle i loro beni. Nella petizione 18.12.2009 (doc. B) i patrocinatori dell'attrice fanno riferimento, richiamandolo, all'incarto penale del Ministero pubblico. L'istante chiede ora di ottenere l'accesso agli atti del procedimento penale al fine di poter "(…) verificare le asserzioni fattuali proposte dall'attrice e predisporre la risposta di causa. La facoltà di accedere a degli atti posti a fondamento di una pretesa fatta valere in via giudiziaria rappresenta la naturale appendice di un principio generale del nostro ordinamento giuridico, vale a dire il diritto di essere sentito; tale facoltà è giuridicamente protetta (…)" (istanza 20.1.2010, p. 2). La IS 1 afferma inoltre che "(…) al più tardi nella fase istruttoria del procedimento civile, tutti i documenti di cui si chiede l'accesso verranno acquisiti agli atti e saranno quindi liberamente visionabili dalla qui istante, ne consegue che l'interesse di IS 1 è per definizione prevalente ai diritti personali delle persone indagate. A ogni buon conto, la qui istante è intenzionata a utilizzare i documenti della procedura penale solo ai fini della tutela della propria posizione, e in primis, allo scopo di rispondere ai rimproveri mossi nei suoi confronti dalla massa fallimentare di __________ AG in liquidazione (…)" (istanza 20.1.2010, p. 2).

3.      L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.      Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

5.      Nel presente caso, appare più che probabile che una richiesta di richiamo dell'incarto penale in sede civile verrebbe ammessa, essendo realizzate le condizioni surriferite. In particolare c'è un'evidente connessione tra i fatti oggetto dell'inchiesta penale e quelli posti a fondamento dell'azione civile. Nel caso concreto però la richiesta è anticipata, e formulata da una parte al processo civile, in vista, come si evincerebbe dall'istanza di ispezione atti, della redazione di un allegato di risposta. Se di principio una simile richiesta appare prematura, in concreto occorre considerare come nel testo della petizione i patrocinatori dell'attrice richiamano ampiamente l'incarto penale.

6.      Per questo motivo, si deve ritenere che l'istante abbia eccezionalmente un interesse giuridico ad esaminare gli atti dell'incarto penale prima ancora che gli stessi vengano richiamati in sede civile, al fine di garantire una sua adeguata difesa. Tuttavia la IS 1, e per essa eventualmente il suo patrocinatore, potrà esaminare gli atti del procedimento penale presso il Ministero pubblico (inc. MP __________), una volta cresciuta in giudicato la presente, senza però estrarre copie degli stessi, ma prendendone conoscenza, di modo da poter redigere l'allegato di risposta, limitandosi a quanto strettamente connesso ai fatti oggetto della causa civile, ad esclusione di terzi non coinvolti. Il richiamo degli atti penali in sede civile potrà poi essere richiesto dalla Pretura, ed in quella sede si potrà ulteriormente porre dei limiti al richiamo.

7.      L'istanza è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta, ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 600.--, per complessivi CHF 900.-- (novecento), sono poste a carico della IS 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente                                                    La segretaria

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