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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.05.2010 60.2010.145

May 20, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·518 words·~3 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Full text

Incarto n. 60.2010.145  

Lugano 20 maggio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/26.4.2010 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;  

richiamato lo scritto del 27.4.2010 del procuratore pubblico Andrea Gianini mediante il quale comunica che, oltre all’incarto trasmesso a questa Camera, dispone di un cubo di documentazione contabile;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una segnalazione da parte del direttore della PI 2 di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 1. Il procedimento è tuttora aperto.

                                   2.   Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. __________) tra PI 1 e PI 2. In questo ambito il pretore ha ammesso il richiamo in sede civile dell’incarto penale surriferito.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nel presente caso è pacifico il nesso tra il procedimento penale e la causa civile pendente presso la Pretura richiamante.

                                   6.   L’istanza è accolta. Trattandosi di un incarto voluminoso, lo stesso potrà essere esaminato dalle parti presso gli uffici del Ministero pubblico, previa fissazione di un appuntamento. Le parti potranno indicare quali documenti chiedono vengano trasmessi al pretore: quest’ultimo potrà esaminare tutti gli atti ed eventualmente estrarre eventuali copie di quelli utili per il giudizio in sede civile.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.      L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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