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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.02.2009 60.2009.47

February 13, 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·592 words·~3 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Full text

Incarto n. 60.2009.47  

Lugano 13 febbraio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14.1./9.2.2009 presentata da

IS 1  

  tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa emanato a suo carico;  

premesso che la richiesta datata 14.1.2009 è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha ricevuta il 3.2.2009 e che a sua volta l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 5/9.2.2005, segnalando parimenti di non avere osservazioni da formulare in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 9.9.2004 il sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di aggressione riguardo ai fatti avvenuti a __________ il 17.5.2003 e ha proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________). Il decreto di accusa è cresciuto in giudicato il 18.10.2004.

                                   2.   Con la presente istanza IS 1 chiede la trasmissione di una copia del surriferito decreto di accusa. A suffragio della sua richiesta ha prodotto copia di uno scritto datato 30.12.2008 dell’Ufficio di vigilanza sullo stato civile, Servizio naturalizzazioni, che a completazione del suo incarto di naturalizzazione, gli ha chiesto di inviargli una copia del decreto di accusa 9.9.2004 (copia scritto 30.12.2008 annesso all’istanza 14.1./9.2.2009).

                                         Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nel caso in esame è pacifico l’interesse dell’istante ad ottenere copia del decreto di accusa richiesto, che peraltro l’ha interessato personalmente. L’istanza è quindi accolta. Copia del decreto di accusa 9.9.2004 (DA __________) viene trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.

                                   6.   Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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