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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.12.2009 60.2009.450

December 18, 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·547 words·~3 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Parte quale istante

Full text

Incarto n. 60.2009.450  

Lugano 18 dicembre 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/7.12.2009 presentata da

 IS 1   IS 2   IS 3   IS 4  tutti patr. da:   PR 1   

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di cui all'incarto penale MP __________, nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta è pervenuta al Ministero pubblico il 3.12.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della querela 22/23.7.2008 presentata da __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1, IS 2, IS 3 e IS 4, per le ipotesi di reato di diffamazione e calunnia (inc. MP __________). Il procedimento si è concluso con il decreto di non luogo a procedere 5.11.2009 (NLP __________).

                                   2.   Con la presente istanza IS 1, IS 2, IS 3 e IS 4 chiedono di poter avere accesso agli atti del procedimento penale sopraindicato. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nelle fattispecie in esame, pur essendo stati i qui istanti parte (quale indiziati) nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.Nel caso in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dei qui istanti ai sensi dell’art. 27 CPP ad ottenere l'accesso agli atti di cui all’incarto penale MP __________, che peraltro li ha interessati personalmente in qualità di indiziati.

                                         L’istanza è quindi accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso la cancelleria del Ministero pubblico.

                                   6.   Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, IS 2, __________, IS 3, __________, e IS 4, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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