Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 23.12.2009 60.2009.431

December 23, 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·495 words·~2 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Accusato quale istante

Full text

Incarto n. 60.2009.431  

Lugano 23 dicembre 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14.10./3.11.2009 presentata da

 IS 1  patr. da:   PR 1   

tendente a ottenere visione degli atti di alcuni procedimenti penali aperti a suo carico;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 23/24.11.2009;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico dell’istante, il Ministero pubblico ha aperto nel 1996 un procedimento penale sfociato nel decreto d’accusa 21.4.1997 per titolo di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (DAP __________), nel 2004 un procedimento penale sfociato nel decreto d'accusa 17.1.2005 per titolo di vie di fatto (DA __________) e nel 2007 un procedimento penale sfociato nel decreto d'accusa 3.10.2007 per titolo di incendio colposo (DA __________).

                                   2.   Con la presente istanza il patrocinatore di IS 1 chiede l’accesso agli atti degli incarti penali sopraindicati.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) nei procedimenti nel frattempo terminati, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi.

                                   6.   L’istanza è accolta. Gli incarti saranno consultabili presso la cancelleria di questa Camera, previo accordo su data ed ora.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha generate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2009.431 — Ticino Camera dei ricorsi penali 23.12.2009 60.2009.431 — Swissrulings