Incarto n. 60.2009.425
Lugano 25 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.10/19.11.2009 presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia degli atti di un procedimento in cui è stato parte;
premesso che la richiesta è stata spedita direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 18/19.11.2009;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia per truffa presentata in data 13/14.9.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), chiuso da un decreto di non luogo a procedere del 18.9.2006.
2. Con la presente richiesta, l’istante chiede i documenti contenuti nell’incarto: si tratta di quelli allegati allo scritto di denuncia.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante: non emergono contrari interessi di terzi.
6. L’istanza è accolta. Fotocopia degli atti allegati alla denuncia 13/14.9.2006 è trasmessa in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7. Considerato come si tratti di pochi atti di cui è chiesta la restituzione, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria