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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.11.2009 60.2009.407

November 25, 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·315 words·~2 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. madre della vittima quale istante

Full text

Incarto n. 60.2009.407  

Lugano 25 novembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10.10/5.11.2009 presentata da

 IS 1 

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento relativo al decesso del figlio;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito del decesso avvenuto il 12.7.1993 di __________, il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale (inc. MP __________), concluso con un abbandono interno emanato in data 28.11.1994 (ABB __________).

                                   2.   Con la presente istanza, la madre della persona tragicamente deceduta chiede di potere esaminare gli atti del procedimento.

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo dell’istante, in considerazione dello stretto legame familiare.

                                   5.   L’istanza è accolta. Gli atti dell’incarto saranno accessibili presso la segreteria di questa Camera, previo contatto per determinare la data e l’ora.

                                   6.   Considerata la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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