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Ticino Camera dei ricorsi penali 14.12.2009 60.2009.389

December 14, 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,339 words·~12 min·5

Summary

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale

Full text

Incarto n. 60.2009.389  

Lugano 14 dicembre 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 19/20.10.2009 presentato da

 RI 1, c/o , ,  

contro   la decisione 15.10.2009 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di libertà condizionale (inc. GIAP __________);  

richiamate le osservazioni 22.10.2009 del giudice dell’applicazione della pena, che chiede la conferma della decisione impugnata con le relative motivazioni;

richiamate altresì le osservazioni 27/29.10.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (di seguito SEPEM), che postula, se possibile, una presa a carico dei servizi sociali __________: diversamente condivide la valutazione alla base della decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Il ricorrente è stato condannato in data 13.2.2007 dalla Corte delle assise correzionali di __________ (per incendio intenzionale, ripetuta minaccia, abuso di impianti di telecomunicazione, danneggiamento, ricettazione, istigazione alla falsa testimonianza) ad una pena detentiva di 26 mesi, di cui dieci da espiare (dispositivo 4.1 della sentenza 13.2.2007, inc. TPC __________).

                                  b.   In data 9.9.2007 RI 1 ha iniziato l’espiazione della pena con regime di semiprigionia presso il carcere aperto di Torricella-Taverne, regime revocatogli in data 12.10.2007 (con effetto retroattivo all’11.9.2007) in ragione del suo nuovo arresto ed in quanto il contratto di lavoro presentato per godere del regime agevolato era simulato (decisione SEPEM inc. rev. SP __________).

                                   c.   Il ricorrente è stato nuovamente condannato in data 18.1.2008 dalla Corte delle assise correzionali di __________ per appropriazione indebita e falsità in documenti: con riferimento anche ad un decreto d’accusa del 21.7.2003 ed alla sentenza del 13.2.2007, la Corte ha stabilito una pena detentiva di 30 mesi da espiare, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 e 49 cpv. 2 CP.

                                         La Corte ha pure ordinato un trattamento ambulatoriale da eseguirsi in corso di espiazione della pena (dispositivi 3 e 4 della sentenza 13.2.2007, inc. TPC __________).

                                  d.   In data 18.4.2008 è stato elaborato il piano d’esecuzione della sanzione penale (PES), approvato il 7.5.2008.

                                   e.   In data 16.4.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto una prima richiesta di liberazione condizionale (inc. GIAP __________). Con riferimento al PES, il giudice dell’applicazione della pena ha constatato come nessuno degli obbiettivi era stato raggiunto: ha pure preso atto dello scarso risultato del trattamento ambulatoriale. Con riferimento anche alla prognosi negativa formulata dalla Corte di merito (sentenza del 18.1.2008, p. 11), il giudice dell’applicazione della pena ha rifiutato la libertà condizionale.

                                    f.   Con richiesta del 7.7.2009, il ricorrente chiedeva nuovamente la propria liberazione condizionale. La domanda, non particolarmente motivata, è stata preavvisata favorevolmente dalla SEPEM (con scritto 31.7.2009), dall’Ufficio di patronato (con scritto 27.7.2009) e dalla Direzione del Carcere (con fax del 30.7.2009). Il servizio di psichiatria delle strutture carcerarie, con fax del 31.7.2009, ha comunicato di non disporre di argomenti sufficienti per esprimersi a proposito della pericolosità del ricorrente, indicando come necessario un esame più approfondito. Con successivo fax del 14/18.8.2009, il medesimo servizio ha indicato che il ricorrente non ha fatto grandi progressi, e sussiste un rischio di nuovi atti dissociali non trascurabile, nonostante il suo buon comportamento. Di modo che un preavviso favorevole sarebbe possibile unicamente con un obbligo di un trattamento appropriato (AI 4).

                                         In data 10.8.2009 il ricorrente è stato sentito dal giudice dell’applicazione della pena in relazione alla sua richiesta del 7.7.2009.

                                  g.   Con decisione 15.10.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha negato la libertà condizionale. Il giudice è partito dalla prognosi manifestamente negativa formulata della Corte del merito, costatando poi gli scarsi risultati del trattamento ambulatoriale. Fatto riferimento al disturbo della personalità del ricorrente, il giudice l’ha considerato ancora a rischio recidiva, esattamente come quando è stato condannato. Rischio di recidiva ulteriormente accresciuto dalle difficoltà familiari, per le quali il ricorrente non avrebbe intrapreso nulla. Per il progetto lavorativo in __________, il giudice ha costatato che nessun documento è stato apportato a supporto del medesimo.

                                  h.   Con ricorso del 19/20.10.2009, RI 1 si lamenta del ritardo nell’evasione della sua richiesta. Contesta l’esistenza di un rischio di recidiva con riferimento ai molteplici congedi (felicemente esperiti, senza che insorgessero problematiche), al periodo di lavoro con la squadra esterna (espletato senza problemi), al preavviso del patronato. Chiede perciò la concessione della libertà provvisoria.

                                         Delle osservazioni al ricorso già abbiamo detto in entrata.

in diritto

                                   1.   Giusta i combinati disposti degli art. 341 cpv. 1 lit. b e 339 cpv. 1 lit. j CPP, contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena in materia di libertà condizionale è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.

                                         La tempestività del ricorso in esame, introdotto il 19/20.10.2009, e la legittimazione di RI 1 quale destinatario della decisione impugnata, sono pacifiche e peraltro incontestate.

                                   2.   L'art. 86 cpv. 1 CP prevede che un detenuto che ha scontato i due terzi della pena, ma almeno tre mesi, può essere liberato condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifichi e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP).

                                         Dal punto di vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1 e 2 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 23.3.1999 (FF 1999 p. 1667 ss., p. 1800/1801).

                                         Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c’è stata però una modifica di un certo peso: se prima la liberazione era concessa ”se si può presumere che il detenuto avrebbe tenuto una buona condotta in libertà”, con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti”.

                                         Per V. MAIRE (La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non sfavorevole, ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

                                   3.   La liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d'esecuzione della pena, ossia della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna (DTF 101 Ib 452 cons. 1).

La formulazione dell’art. 86 CP ha voluto sottolineare come la liberazione condizionale costituisca la regola: il suo rifiuto assurge ad eccezione, ammissibile in caso di prognosi negativa (DTF 133 IV p. 201, cons. 22 p. 203). Ove l'autorità la rifiuti, è tenuta a indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193, cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534).

                                         Interpretando l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801).

                                         La liberazione condizionale deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193 cons. 3).

                                         Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).

                                         La natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).

                                         Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons. 1a, con rif.).

                                   4.   Il giudice dell’applicazione della pena ha negato la liberazione condizionale in ragione di un elevato rischio di commissione di nuovi reati, conseguenza di una prognosi negativa.

                                   5.   Una diagnosi riferita al ricorrente (disturbo della personalità antisociale / emotivamente instabile tipo borderline) era stata posta in data 14.1.2008 (rapporto __________): ha condotto la Corte del merito a ordinare un trattamento ambulatoriale, da eseguire già in corso di esecuzione pena (dispositivo 6 della sentenza 18.1.2008, inc. TPC __________).

                                         Da quanto emerge dall’incarto, il trattamento è iniziato ed ha portato alla conferma della diagnosi (scritto 29.1.2009 dei Servizi psico-sociali del __________). Il trattamento ha subito poi un arresto, dal dicembre 2008 a luglio 2009 (scritto Ufficio del patronato del 25.8.2009).

                                         Nel trattamento svolto, il ricorrente è stato seguito sia nella sezione chiusa, sia in quella aperta: si è mostrato collaborativo e disponibile, ma la scarsa propensione introspettiva ha permesso unicamente un lavoro di sostegno alla persona (scritto Servizio psico-sociale del 23.2.2009).

                                         In relazione alla richiesta del 7.7.2009 di liberazione condizionale, il giudice dell’applicazione della pena ha chiesto un aggiornamento al medico subentrato quale responsabile del trattamento.

                                         Con fax 31.7/5.8.2009 il medico ha confermato in parte la diagnosi (disturbo caratteriale non ben definito con un comportamento dissociale, ma senza chiari segni clinici per un disturbo borderline).

                                         Con successivi fax del 14.8.2009, dopo aver recuperato la cartella clinica del Servizio psico-sociale, il medico ha costatato come il ricorrente, da un punto di vista psicologico, “non ha fatto grandi progressi”, di modo che “(…) il rischio di nuovi atti dissociali, nonostante il suo buon comportamento, non sia trascurabile. Egli non mostra molto interesse di mettersi in discussione e continua a banalizzare il peso delle proprie azioni”.

                                         Il medico conclude che una liberazione condizionale possa essere preavvisata favorevolmente solo in presenza di un obbligo ad un trattamento appropriato.

                                   6.   In questa situazione, la conclusione tratta dal giudice dell’applicazione della pena appare logica e coerente con le emergenze dell’incarto, con la situazione psicologica del ricorrente, oltre che giuridicamente corretta.

6.1.

                                         L’esistenza di una diagnosi psicologica e di una prognosi negativa (riguardo alla sospensione condizionale della pena) aveva indotto il presidente della Corte del merito ad ordinare un trattamento ambulatoriale, da eseguire già in corso di esecuzione pena.

                                         L’esito di un simile trattamento è influente e rilevante per una decisione di liberazione condizionale, in particolare per la formulazione di una prognosi riguardo ad un rischio di recidiva, dovendo il trattamento rimuovere o contenere il disturbo che ha concorso alla commissione dei reati.

                                         Nel presente caso, il trattamento è stato sostenuto unicamente nel periodo da aprile 2008 a novembre 2008 (fax 14.8.2009).

                                         L’esito di questa prima fase è riassunto dallo scritto 23.2.2009 del Servizio psico-sociale: benché il ricorrente sia stato seguito regolarmente, e si sia mostrato collaborativo e disponibile, la sua scarsa propensione introspettiva ha permesso unicamente un lavoro di sostegno alla persona.

                                         La mancanza di significativi progressi nel trattamento (teso a contenere ed eliminare il disturbo che ha concorso alla commissione dei reati) è da ricondurre alla mancanza di propensione introspettiva del ricorrente. In sostanza, e come già avvenuto con l’espiazione della prima pena, manca da parte del ricorrente un’assunzione della responsabilità relativa ai fatti oggetto della sentenza di condanna (sentenza 18.1.2008, p. 11).

                                         Nel periodo successivo (da dicembre 2008 a luglio 2009), a seguito dei cambiamenti nei servizi preposti, il trattamento non ha avuto più un seguito. Questa Camera non può che dolersene. Ciò non toglie che la situazione del ricorrente non sia mutata, ed egli non abbia fatto nulla per ripristinare il trattamento.

                                         Nel rapporto 14.8.2009 il medico interpellato ha costatato l’assenza di grandi progressi, ritenendo conseguentemente non trascurabile il rischio di nuovi atti dissociali.

                                         6.2.

                                         In conclusione, il ricorrente ha mancato l’occasione offertagli con il trattamento ambulatoriale per comprendere e migliorare la propria situazione: ciò si ripercuote inesorabilmente in modo negativo sulla richiesta di liberazione condizionale.

                                         Una continuazione del trattamento ambulatoriale in futuro, senza un’attiva attitudine del ricorrente, a nulla gioverebbe: ciò che fa decadere la possibilità di concedere la liberazione condizionale assortita dalla condizione di continuare il trattamento anche in seguito, ritenuta anche la complicazione transfrontaliera conseguente all’intervenuta revoca del permesso di soggiorno in territorio elvetico.

                                         A fronte di un mancato esito favorevole del trattamento, il giudice dell’applicazione della pena non poteva formulare una prognosi favorevole o non negativa, fondandosi solo sul buon comportamento del ricorrente nell’espiazione della pena e durante i congedi, ignorando la mancanza di progressi del trattamento, a cui si aggiunge la mancanza di un serio progetto professionale, almeno parzialmente documentato, e un qualche progresso nella situazione familiare.

                                   7.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 339 cpv. 1 lit. j e 341 lit. b CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.      La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1, c/o __________, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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