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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.11.2009 60.2009.305

November 25, 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·479 words·~2 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport quale istante

Full text

Incarto n. 60.2009.305  

Lugano 25 novembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/11.8.2009 presentata dal

, IS 1, 

  tendente ad ottenere informazioni relative ad un procedimento a carico di un milite;  

premesso che l’istanza è stata inviata al magistrato dei minorenni Reto Medici, che ha trasmesso la stessa per competenza a questa Camera in data 11.8.2009, comunicando il proprio nulla osta alla trasmissione delle informazioni richieste;

ritenuto che in data 17/21.8.2009 il Dipartimento istante ha precisato la propria richiesta ed ha trasmesso il formulario con il consenso del milite al controllo, ciò che ha permesso di soprassedere all’intimazione dell’istanza ad PI 2;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   PI 2 è stato oggetto, con altre persone, di un procedimento penale sfociato anzitutto con un decreto d’accusa a suo carico del 9.7.2001, poi (a seguito dell’opposizione della parte civile) in una decisione del 31.10.2001 del Consiglio per i minorenni. Il successivo ricorso per cassazione presentato ancora dalla parte lesa è stato respinto dalla Corte di cassazione e di revisione penale in data 9.7.2002 (inc. __________).

                                   2.   Con la presente istanza, il Dipartimento chiede di poter esaminare gli atti del procedimento penale a carico del milite PI 2, che ha espresso parere favorevole a detto controllo controfirmando in data 15.1.2007 l’apposito formulario (doc. 2a). Il magistrato dei minorenni ha dato il proprio nulla osta nello scritto 11.8.2009.

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

                                   4.   Nel presente caso è pacifico l’interesse del Dipartimento istante, in relazione agli art. 19 ss. della legge federale del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120).

                                   5.   L’istanza è accolta. Gli atti sono trasmessi direttamente da questa Camera al Dipartimento istante, che li ritornerà direttamente al magistrato dei minorenni, potendo esaminare gli atti senza però fotocopiarli.

                                   6.   Considerato lo scopo della richiesta e la natura del richiedente, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e le norme menzionate,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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