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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.08.2009 60.2009.284

August 18, 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·591 words·~3 min·6

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Full text

Incarto n. 60.2009.284  

Lugano 18 agosto 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24.6/30.7.2009 presentata dalla

IS 1   

  tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un rapporto di intervento effettuato della Polizia cantonale nel settembre 2008 a __________ presso l’abitazione di __________ su richiesta di __________;  

premesso che la richiesta è stata inviata alla Polizia cantonale, transitata presso la Magistratura dei minorenni, per poi essere trasmessa per competenza a questa Camera;

ritenuto che in data 30.7.2009 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di precisare i motivi del richiamo;

preso atto dello scritto 31.7/3.8.2009 della Pretura di __________ in evasione della richiesta di precisazione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della chiamata di una ragazza sedicenne, __________, che asseriva di essere stata picchiata, la Polizia cantonale è intervenuta in data 27.8.2008 presso il domicilio della di lei madre, __________. A seguito di detto intervento, la Polizia cantonale ha redatto in data 23.10.2008 un rapporto di segnalazione all’intenzione del Magistrato dei minorenni.

                                   2.   Presso la Pretura istante è pendente una procedura per l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale (__________) tra __________ e __________. In questo ambito è stato richiesto il richiamo in sede civile del rapporto di intervento della Polizia cantonale, in relazione alla valutazione delle capacità genitoriali della madre.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la procedura civile pendente presso la Pretura istante (inc. __________) ed il rapporto di intervento redatto dalla Polizia cantonale all’intenzione del magistrato dei minorenni. Detto rapporto viene trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo poi al magistrato dei minorenni.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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