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Ticino Camera dei ricorsi penali 08.03.2010 60.2009.259

March 8, 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,765 words·~14 min·6

Summary

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale

Full text

Incarto n. 60.2009.259  

Lugano 8 marzo 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/2.7.2009 presentata da

 IS 1 

patr. da:   PR 1   

tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 17.3.2009 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali (inc. TPC __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamato lo scritto 7/8.7.2009 della Divisione della giustizia e le osservazioni dell'allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che rilevando come "(….) l'attività dell'avv. __________ si incentra (…) sulla sola preparazione del dibattimento e sullo stesso, non potendosi inoltre accollare allo Stato costi imputabili a difficoltà linguistiche del difensore, rispettivamente a seguito dell'affiancamento allo stesso di un legale locale italofono (…)", si è rimesso al giudizio di questa Camera;

ritenuto che l'istante, interpellato da questa Camera, ha affermato che "(…) ich nicht Rechtsschutzversichert bin und auch für den vorliegenden Fall keine Rechtsschutzversicherung habe (…)";

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con atto d'accusa 27.3.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato d'accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1, siccome ritenuto colpevole di truffa per avere, in correità con un'altra persona "(…) agendo in qualità di organi di fatto e di diritto di __________ AG, __________ (fallita in data __________2001), nel quadro della negoziazione e del perfezionamento dei contratti conclusi con __________ S.p.A. (…), affermando cose false e dissimulando cose vere, intenzionalmente indotto, con inganno astuto, gli organi di __________ S.p.A., (…), a sottoscrivere, con __________ AG, (…) quattro lettere di intenti (...) e quattro contratti leasing (…), aventi per oggetto 4 aeromobili (…) prodotti da __________ GmbH (…), in virtù dei quali __________ S.p.A. ha versato, a favore di __________ AG, a titolo di rate di leasing (…) nonché di deposito rimborsabile (…), complessivi DM 680'000.- (…), sapendo, e dovendo comunque presumere dalle circostanze, che né al momento della conclusione delle lettere d'intenti né al momento della firma dei contratti di leasing, né in seguito, __________ AG disponeva, o avrebbe potuto disporre, della capacità finanziaria necessaria per far fronte agli impegni contrattualmente assunti nei confronti di __________ S.p.A, sottacendo ciò agli organi di __________ S.p.A., utilizzando invece i fondi versati da quest'ultima per spese personali e per costi di gestione di __________ AG, procacciando in tal guisa a sé e ad altri un indebito profitto, (…)" (ACC __________);

che il 17.3.2009 il presidente della Corte della assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali, ha prosciolto l'accusato dall'imputazione (inc. TPC __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 20'140.10, di cui CHF 14'616.20 (avv. __________) e CHF 3'523.90 (avv. PR 1) per spese legali e CHF 2'000.-- per torto morale;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che l’istante postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori di fiducia, avv. __________ e avv. PR 1, per complessivi CHF 18'140.10 [di cui CHF 11'375.-- di onorario dell'avv. __________ (37 ore e 55 minuti a CHF 300.--/ora), CHF 2'208.83 di spese e CHF 1'032.37 di IVA (doc. C) e CHF 2'750.-di onorario dell'avv. PR 1 (11 ore e 25 minuti a CHF 240.--/ora), CHF 525.-- di spese e CHF 248.90 di IVA (doc. C)];

che nel caso in cui un accusato conferisce mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

che in concreto IS 1 non ha addotto alcuna oggettiva giustificazione al doppio patrocinio;

che di conseguenza gli onorari e le spese inerenti il doppio patrocinio (apertura incarto, colloqui fra gli stessi avvocati) restano a carico del qui istante;

che la tariffa applicata dall'avv. __________, pari a CHF 300.--/ora, non è conforme ai principi suesposti;

che l'istante sostiene che "(…) l'incarto (…) è stato seguito durante 3 anni dallo studio legale __________ (…)" oltre che dall'avv. PR 1 a partire dal 2008;

che l'avv. __________ ha assunto il mandato il 9.5.2006 (doc. 5, inc. TPC __________), dopo l’emanazione dell'atto di accusa;

                                         che peraltro, da quanto emerge dall'incarto del Tribunale penale cantonale e dalla stessa nota d'onorario dell'avv. __________, egli si è limitato sostanzialmente ad assistere l'istante nella preparazione del processo e nel dibattimento (che peraltro ha potuto essere aggiornato unicamente tre anni dopo l'atto d'accusa, in parte anche a causa di alcuni problemi di salute degli imputati);

che inoltre, benché il procedimento in esame ha certamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti, il procedimento non presentava particolari difficoltà dal profilo giuridico;

che pertanto si giustifica applicare una tariffa di CHF 250.--/ora, conformemente ai principi suesposti;

che inoltre il dispendio orario esposto, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore, nonché l’impegno e la diligenza dimostrati nell’occasione, appare eccessivo e non può essere interamente confermato in questa sede;

che in particolare appare eccessivo il dispendio orario relativo alla preparazione dell'arringa di 540 minuti (pari a 9 ore);

che inoltre non possono essere riconosciuti, come già sopraindicato, i colloqui con l'avv. PR 1, l'onorario esposto per la "traduzione richiesta di prove" (la scelta effettuata dall'istante di farsi patrocinare da un avvocato di lingua tedesca non può essere accollata allo Stato e alla Repubblica del Cantone Ticino), le note d'onorario relative a "diverse conversazioni telefoniche con cliente" e "diverse e-mails" (non sufficientemente motivate);

che viene quindi ammesso un onorario pari a 29 ore e 35 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 7'396.--, di cui 410 minuti inerenti gli scritti con l'istante, 195 minuti (come esposto) inerenti gli incontri con l'istante, 230 minuti (come esposto) inerenti gli scritti al Tribunale penale cantonale, 105 minuti (come esposto) inerenti i contatti con i testimoni, 440 minuti (come esposto) inerenti l'udienza 17.3.2009, 360 minuti inerenti la preparazione dell'arringa, 35 minuti inerenti i colloqui telefonici con l'istante;

che a questa somma vanno aggiunte le spese pari a CHF 46.--(non vengono riconosciute le spesse per "costi di traduzione arringa" per i motivi già sopraindicati, mentre le spese sopportate dall'istante relative al viaggio in Ticino per l'interrogatorio 28.11.2005 e l'udienza 17.3.2009 vanno riconosciute quale riparazione del danno materiale);

che non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero;

che per quanto concerne la nota d'onorario dell'avv. PR 1 viene unicamente ammesso un onorario pari a 150 minuti a CHF 240.--/ora (come esposto), per complessivi CHF 600.--, di cui 60 minuti inerenti la visione degli atti e 90 minuti inerenti la preparazione della presente istanza (secondo il principio già sopraccitato secondo il quale gli onorari e le spese inerenti il doppio patrocinio restano a carico dell'istante);

a questa somma vanno aggiunte le spese pari a CHF 246.-- (per fotocopie), CHF 112.-- (per la presente istanza) e CHF 11.-- (per nota d'onorario e spese);

che non viene risarcita l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero;

che all'istante va pertanto rifuso a titolo di spese legali l'importo di CHF 8'411.--;

                                         che agli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione documentata agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 1.7.2009 della presente istanza;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’istante postula il risarcimento dell’importo di CHF 1'670.--(descritto nella nota d'onorario dell'avv. __________) per "Anreise etc. IS 1 in relativo a interrogatorio, viaggio etc. (…)" e "spese IS 1 in relativo all'udienza al tribunale, viaggio a __________ e pernottamento in __________ (…)" (doc. C);

                                         che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le citate pretese;

                                         che IS 1 non ha tuttavia provato (con fatture, ricevute,…) le spese di viaggio e pernottamento da lui richieste;

                                         che si giustifica dunque ammettere i costi inerenti la necessaria presenza dell'istante nel giorno 17.3.2009 in occasione del pubblico dibattimento per un totale di CHF 582.--, consistenti nelle spese di pernottamento pari a CHF 80.-- (CHF 80.--/notte), di pranzi/cene pari a CHF 36.-- (CHF 18.--/pasto per due pasti) e di trasferta pari a CHF 466.-- [CHF 0.55/km per 846 km (__________)] e i costi per il pernottamento e la trasferta per l'interrogatorio 28.10.2005 pari a CHF 582.--, consistenti nelle spese di pernottamento pari a CHF 80.-- (CHF 80.--/notte), di pranzi/cene pari a CHF 36.-- (CHF 18.--/pasto per due pasti) e di trasferta pari a CHF 466.-- [CHF 0.55/km per 846 km (__________)] [art. 5 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali];

che all’istante va quindi rifusa la somma complessiva di CHF 1'164.-- per danni materiali, oltre interessi al 5% dal 1.7.2009;

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

                                         che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

                                         che IS 1 postula, a titolo di torto morale, la somma di CHF 2'000.--;

che egli ha affermato di aver subito "(…) una lesione alla propria personalità essendo stato accusato di truffa per ben 8 anni (…)" e di essere stato prosciolto dall'accusa "(…) solamente al termine di questo lungo periodo" (istanza 1/2.7.2009, p. 3);

che l'istante è stato sentito dal procuratore pubblico un'unica volta in data 28.10.2005 (AI 90), unico atto istruttorio nei suoi confronti;

                                         che del resto egli non ha presentato alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;

                                         che nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 17.3.2009 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________) e dalla presente decisione;

                                         che la pretesa non può quindi essere accolta;

      che alla luce delle suddette considerazioni l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 9'575.--, oltre interessi al 5% dall’1.7.2009, di cui CHF 8'411.-- per spese di patrocinio, e CHF 1'164.-- per danni materiali;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 400.--.

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 17.3.2009 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________, Claudio Zali (inc. __________), rifonderà a IS 1, 29.03.1957, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'575.--, oltre interessi al 5% dal 1.7.2009.

2.La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico di IS 1, 29.3.1957, __________, in ragione di CHF 400.-- (quattrocento).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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