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Ticino Camera dei ricorsi penali 15.06.2009 60.2009.194

June 15, 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·588 words·~3 min·6

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Full text

Incarto n. 60.2009.194  

Lugano 15 giugno 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/15.5.2009 presentata dalla

IS 1   

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale NLP __________ ai fini dell’istruttoria civile ordinaria di cui all’incarto __________ (procedura di divorzio comune con accordo parziale);  

premesso che su richiesta 18.5.2009 di questa Camera, con scritto 26/27.5.2009 la Pretura istante ha completato l’istanza in ossequio a quanto sancito dall’art. 27 CPP;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito dell’interrogatorio di __________ tenutosi il 12.5.1999 in sede di polizia, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a suo carico per titolo di contravvenzione alla LStup (art. 19a LStup), sfociato nel decreto di non luogo a procedere 15.6.1999 emanato dall’allora procuratore pubblico Marco Villa (NLP __________).

                                   2.   Con la presente istanza – completata su richiesta di questa Camera con scritto 13/15.5.2009 – la IS 1 chiede la trasmissione del surriferito incarto penale, essendo stato richiamato, con il consenso delle parti e del giudice, ai fini dell’istruttoria della procedura di divorzio con accordo parziale riguardante i coniugi __________ e __________, poiché sono contestati sia l’affidamento, sia l’attribuzione dell’autorità parentale sulla figlia.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nel caso in esame appare data una connessione tra la procedura di divorzio comune con accordo parziale di cui all’incarto __________ e il procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato. Gli atti e l’esito del procedimento penale possono essere potenzialmente utili nella valutazione dell’affidamento e dell’attribuzione dell’autorità parentale sulla figlia minorenne __________.

                                         In siffatte circostanze, l’incarto penale __________ viene trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico a procedimento civile concluso.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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