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Ticino Camera dei ricorsi penali 18.05.2009 60.2009.161

May 18, 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·732 words·~4 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. già indiziato e già denunciato quale istante

Full text

Incarto n. 60.2009.161  

Lugano 18 maggio 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/23.4.2009 presentata da

 IS 1  patr. da:   PR 1   

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare e a fotocopiare gli atti di cui agli incarti penali MP __________ e MP __________, entrambi nel frattempo archiviati;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della segnalazione 12/13.8.2008 ex art. 181 CPP presentata dalla __________, __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per l’ipotesi di reato di vie di fatto, sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 26.2.2009 emanato dal sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta (NLP __________ – inc. MP __________).

                                         Il citato decreto è regolarmente cresciuto in giudicato, poiché non è stata richiesta la motivazione scritta entro dieci giorni dalla sua notificazione ex art. 185 cpv. 1 CPP.

                                         A seguito della segnalazione 10.10.2008 da parte della Magistratura dei minorenni, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico, tra l’altro, di IS 1 per l’ipotesi di reato di violazione del dovere d’assistenza o educazione sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 26.2.2009 emanato dal sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta (NLP __________ – inc. MP __________).

                                         Il citato decreto è pure regolarmente cresciuto in giudicato, poiché non è stata richiesta la motivazione scritta entro dieci giorni dalla sua notificazione ex art. 185 cpv. 1 CPP.

                                   2.   Con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede di poter esaminare e fotocopiare i surriferiti incarti penali allo scopo di valutare la possibilità di sporgere un’eventuale querela per calunnia e diffamazione contro gli autori delle denunce all’origine dei procedimenti.

                                         Questa Camera non ha ritenuto necessario di interpellare il sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta per presentare eventuali osservazioni, poiché IS 1 è stato parte (in qualità di indiziato e denunciato) ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nelle fattispecie in esame, pur essendo stato il qui istante parte (quale indiziato e denunciato) nei procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   In casu – ritenuti i motivi addotti dall’istante nella sua richiesta e la finalità per cui è stata presentata l’istanza – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP ad ottenere copia di tutti gli atti di cui all’incarto penale MP __________ e copia di tutti gli atti di cui all’incarto penale MP __________, che peraltro l’hanno interessato personalmente in qualità di indiziato e denunciato.

                                         Copia di tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ e copia di tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ vengono trasmesse al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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