Incarto n. 60.2009.158
Lugano 29 aprile 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/22.4.2009 presentata da
IS 1 rappr. da:,
tendente ad ottenere copia degli atti riguardanti il procedimento penale di cui all’incarto DA __________ nel frattempo archiviato;
premesso che l’istanza è pervenuta al Ministero pubblico il 22.4.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera il medesimo giorno con scritto 22.4.2009, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 10.4.2006 il sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto autore colpevole di contravvenzione alla LStup ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).
Il citato decreto è regolarmente cresciuto in giudicato.
2. Con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Camera – IS 1, per il tramite di suo fratello __________, chiede di ottenere copia degli atti del surriferito incarto penale, attestanti che egli ha acquistato, da un tale __________ della cocaina da lui consumata personalmente, conferendo parimenti procura a suo fratello per la trasmissione della documentazione, essendo in stato di detenzione in __________ ed essendo tali atti utili ai fini del procedimento penale aperto nei suoi confronti (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a – 1.1.h annessi allo scritto PP 22.4.2009).
Con scritto 22.4.2009 il sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta precisa in particolare che IS 1 "(…) è detenuto in __________ in attesa di essere giudicato", che "le autorità di detto Paese necessitano di sapere se IS 1 è consumatore di cocaina al fine di emettere la relativa sentenza" e che "le condizioni carcerarie, a dire del fratello di IS 1, sono pessime e lo stesso auspica che la trasmissione della documentazione sia evasa in tempi previ", allegando parimenti l’incarto penale DA __________ (scritto PP 22.4.2009).
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’istante nella sua richiesta e la finalità per cui è stata presentata l’istanza – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP ad ottenere copia degli atti di cui all’incarto DA __________, che peraltro l’ha interessato personalmente in qualità di accusato.
Copia del rapporto di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti 27.3.2006 e copia del decreto di accusa 10.4.2006 (DA __________) vengono trasmesse al fratello del qui istante unitamente alla presente decisione.
6. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 60.--, per complessivi CHF 160.-- (centosessanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria