Incarto n. 60.2009.132
Lugano 27 maggio 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/7.4.2009 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 24.6.2008 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 14/15.4.2009 della Divisione della giustizia – che si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico –, 14/16.4.2009 del giudice della Pretura penale e 4.5.2009 del procuratore pubblico Chiara Borelli – che si sono rimessi al giudizio di questa Camera –;
preso atto che, su richiesta 7.4.2009 di questa Camera, l’8/9.4.2009 IS 1 – per il tramite del suo legale – ha comunicato che le spese di patrocinio non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 14.6.2007 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia giusta l’art. 229 cpv. 1 (recte: 2) CP “per avere, a __________, zona __________ (__________ – __________), il __________, procedendo all’abbattimento di alberi presenti sul terreno comunale adiacente al __________, omesso di salvaguardare nella procedura di taglio le norme riconosciute dell’arte, dal cui fatto ne è derivato un pericolo alla salute altrui, e meglio per avere, unitamente al gruista __________, proceduto al taglio della sezione di un tronco, largo 1.30 x 4 di diametro del peso di circa 7.3 tonnellate, assicurando la medesima con delle cinghie sopportanti solo un carico di 1.6 t, ed in maniera non confacente, con la conseguenza che alla fine del taglio della sezione, il tronco si (è) inclinato da una parte capovolgendosi, derivandone uno sbilanciamento che ha sollevato la parte posteriore della gru, rompendosi quindi le predette cinghie per l’eccessivo carico, ritornando poi la gru in posizione, derivando da tale movimento un’oscillazione tale che causava la rottura del braccio della gru”;
che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'350.-- (quindici aliquote da CHF 90.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 18/19.6.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che con sentenza 24.6.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 5'682.-per per spese legali;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 5'682.-- [di cui CHF 4'946.70 di onorario (17 ore e 40 minuti a CHF 280.--/ora), CHF 334.-- di spese e CHF 401.30 di IVA (doc. D)];
che il legale ha assunto il mandato il 18.6.2007, dopo l’emanazione del decreto di accusa, ed ha sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del processo e nel dibattimento;
che la fattispecie oggetto del procedimento penale presentava alcune particolarità in considerazione degli aspetti tecnici inerenti al tipo di reato, ovvero violazione delle regole dell’arte edilizia;
che queste particolarità non fondavano tuttavia specifiche difficoltà di fatto e / o di diritto: neppure l’istante lo sostiene;
che, quindi, la tariffa di CHF 280.--/ora, esposta, è sproporzionata;
che inoltre, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la diligenza dimostrati, il dispendio orario indicato – in particolare con riferimento ai colloqui con il cliente (140 minuti), agli scritti (la fattispecie non esigendo lettere prolisse) [130 minuti], all’esame degli atti (compresa la lettura della sentenza, non motivata) ed alla preparazione del dibattimento (460 minuti) – è eccessivo siccome non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;
che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che viene pertanto ammesso un onorario pari a 13 ore a CHF 250.--/ora per complessivi CHF 3'250.--, di cui 90 minuti per i colloqui con l’istante, 300 minuti per l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, 60 minuti (10 minuti/scritto) per gli scritti, 90 minuti (come esposto) per il colloquio con il perito e 240 minuti (come esposto) per il dibattimento (compresa la trasferta);
che, per quanto concerne le spese, giusta l’art. 3 cpv. 2 TOA l’avvocato ha diritto al rimborso dell’importo di CHF 50.-- per la formazione e l’archiviazione dell’incarto (lit. a) e degli importi di CHF 5.-- per ogni pagina originale, inclusa la copia per l’incarto, e di CHF 2.-- per ogni copia (lit. b), somme che questa Camera continua a riconoscere anche dopo l’abrogazione della TOA;
che – ciò detto – le spese sono approvate in CHF 249.--, di cui CHF 50.-- per apertura/archiviazione incarto, stralciate quelle per “copie originali” (la copia per l’incarto essendo compresa nell’importo di CHF 5.--), per il resto riconosciute come esposte;
che l’IVA ammonta a CHF 265.90;
che ad IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 3'764.90, di cui CHF 3'250.-- di onorario, CHF 249.-- di spese e CHF 265.90 di IVA;
che protesta le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che ad IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo di CHF 3’964.90, di cui CHF 3'764.90 per spese legali e CHF 200.-per ripetibili di questa sede;
che interessi di mora non sono pretesi;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 200.--.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 24.6.2008 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3’964.90.
2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 200.-- (duecento).
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria