Incarto n. 60.2009.129
Lugano 2 giugno 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/2.4.2009 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere – in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 1.4.2008 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), confermato il 22.4.2008 dalla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________) – un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 7/8.4.2009 del giudice della Pretura penale – che si è rimesso al giudizio di questa Camera –, 9/14.4.2009 della Divisione della giustizia – che si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico – e 13/14.4.2009 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli – che ha chiesto la reiezione dell’istanza siccome abusiva –;
preso atto che, su richiesta 2.4.2009 di questa Camera, il 2/4.5.2009 IS 1 – per il tramite del suo legale – ha comunicato che le spese di patrocinio non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 27.6.2007 l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di (1) infrazione alla legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS) “per avere, a __________ ed a __________ dal 6.03.2007 all’8.05.2007, soggiornato illegalmente in Svizzera, svolgendo attività lucrativa abusiva siccome priva dei relativi permessi” e di (2) esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) “per avere, nelle circostanze di tempo menzionate al punto 1, presso il __________ di __________, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale”;
che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'800.-- (sessanta aliquote da CHF 30.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 1’000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 3/5.7.2007 IS 1, per il tramite dell’avv. __________, __________, ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che con sentenza 1.4.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata dalle imputazioni (inc. __________) [giudizio confermato il 22.4.2008 dalla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________)];
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'404.20 per spese legali;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che dagli atti si evince che il 9.5.2007 una persona legittimatasi, per mezzo del passaporto, quale IS 1 è stata controllata da agenti di polizia e, di seguito, interrogata (rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23.5.2007, AI 4);
che, sempre dall’incarto, emerge inoltre che l’11/14.5.2007 l’avv. __________ – facendo riferimento al controllo effettuato il 9.5.2007 – si è presentato al Ministero pubblico quale patrocinatore della predetta persona, allegando al suo scritto copia della “dichiarazione (art. 207 – 207a CPP)” di data 9.5.2007 firmata dalla donna al momento dell’audizione e copia della procura sottoscritta, sempre dalla donna in questione, a suo favore l’11.5.2007 (AI 2) [cfr., anche, verbale di interrogatorio 10.5.2007 della persona qualificatasi quale IS 1, p. 3: “(…) dichiaro di voler eleggere domicilio legale presso lo studio legale dell’avv. __________ di __________, (…)” (allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23.5.2007, AI 4)];
che il 27.6.2007 il procuratore pubblico ha posto IS 1 in stato di accusa per i fatti emersi nel corso del suddetto controllo 9.5.2007 [DA __________], decreto al quale il 3/5.7.2007 l’avv. __________, a nome di IS 1, ha interposto opposizione;
che il 2/6.8.2007 il legale ha notificato alla Pretura penale le prove, chiedendo – tra l’altro – l’interrogatorio di __________, che il 9.5.2007 condivideva l’appartamento di __________ con la persona legittimatasi quale IS 1 (cfr. anche scritto 14/17.8.2007 dell’avv. __________ alla Pretura penale), e l’estromissione dagli atti dei verbali di interrogatorio 9.5.2007 e 10.5.2007 della donna presentatasi, come detto, quale IS 1;
che il 21/23.1.2008 il procuratore pubblico ha trasmesso alla Pretura penale copia del verbale di audizione 16.1.2008 di __________, che – con riferimento al suo fermo del 9.5.2007, quando si era qualificata come IS 1 – aveva dichiarato che “(…) ho chiesto a mia sorella IS 1, nata il 15 ottobre 1980, il suo passaporto per poter andare in Europa e successivamente in Svizzera, poiché io ero sprovvista di documento e ci voleva troppo tempo per richiederne uno. (…) Ed è così che mia sorella si è offerta di donarmi il suo documento dicendomi di darle una mia fotografia che avrebbe provveduto ad applicarla al passaporto al posto della sua” (verbale di interrogatorio 16.1.2008, p. 2);
che con sentenza 1.4.2008 – confermata il 22.4.2008 dalla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________) – il giudice ha prosciolto l’accusata dalle imputazioni: ha reputato – posto come la persona interrogata il 16.1.2008 avesse detto di chiamarsi __________ e di avere utilizzato, quando era stata fermata il 9.5.2007, il passaporto della sorella – che “(…) a commettere i reati prospettati alla qui imputata __________ sia stata in realtà la sorella __________” e che “(…) una sostituzione in corso di dibattimento dell’imputato non è proceduralmente ipotizzabile, ritenuto che non ci troviamo qui di fronte a semplici errori di ripresa dei dati ma addirittura ad uno scambio di persona. Di riflesso la prevenuta deve venire formalmente prosciolta e contro l’autrice dei reati, ora individuata con certezza, deve essere avviata una nuova procedura” (p. 4, inc. __________);
che IS 1 ha di conseguenza approfittato, per essere prosciolta, del fatto che il decreto di accusa 27.6.2007 (DA __________) indicava le sue generalità in luogo di quelle della sorella __________, ovvero di colei che era stata interrogata dalla polizia giudiziaria il 9.5.2007, il 10.5.2007 ed il 16.1.2008 e che l’avv. __________ aveva patrocinato fin dall’11.5.2007;
che la nota professionale dell’avv. __________, allegata all’istanza di indennità 1/2.4.2009, elenca una serie di prestazioni senza l’indicazione della data in cui sarebbero state effettuate;
che essa – sebbene menzioni una procura di data 4.2.2008 – fa riferimento, tra l’altro, a “Notifica prove e conn.”, prestazione che – manifestamente, come risulta dal tenore dello scritto 2/6.8.2007 (istanza per la notifica delle prove con opposizione) – poteva riferirsi soltanto a __________, allora conosciuta come IS 1: la nota professionale di cui domanda la rifusione non si limita quindi alle operazioni a favore della qui istante;
che pertanto – posto come non si possa distinguere quali prestazioni concernono __________ e quali prestazioni concernono la, formalmente, prosciolta IS 1 [alla quale spettava l’onere della prova: cfr., in analogia, N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – la pretesa non può essere accolta;
che la nota professionale sembra in effetti giocare sull’equivoco dovuto alla doppia identità di __________, ciò che manifestamente è abusivo e non merita, certo, tutela;
che inoltre non risulta dagli atti che IS 1, intimatole il decreto di accusa, abbia immediatamente comunicato al procuratore pubblico che “mia sorella aveva utilizzato il mio nome per un passaporto (in __________ non è difficile) ed è stata fermata una prima volta dalla polizia a __________” (istanza 1/2.4.2009, p. 1) per permettere di subito chiarire l’errore e, di conseguenza, di evitare rispettivamente limitare le spese legali;
che, di tutta evidenza, ha quindi disatteso il principio secondo cui il danneggiato è tenuto a contenere ed a ridurre il danno (art. 44 CO);
che l’istanza deve pertanto essere respinta;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.--, sono poste a carico della qui istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria