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Ticino Camera dei ricorsi penali 14.04.2008 60.2008.62

April 14, 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·710 words·~4 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale istante

Full text

Incarto n. 60.2008.62  

Lugano 14 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Stefano Bernasconi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/22.2.2008 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Tribunale penale cantonale (TPC), che l’ha trasmessa in data 22.2.2008 per competenza a questa Camera;

richiamate le osservazioni 26.2.2008 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica di non avere obbiezioni;

ritenuto che PI 1, interpellato tramite il proprio patrocinatore, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nel 1995 il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale (inc. MP __________), sfociato in un atto d’accusa (ACC __________) ed in un successivo processo di merito (inc. TPC __________) in relazione a dei reati patrimoniali operati nell’ambito della __________ (__________), nel frattempo fallita.

                                   2.   Avanti la IS 1 è pendente dall’8.1.2004 un’azione civile (inc. __________). Nell’ambito della medesima è stato chiesto ed ammesso il richiamo in sede civile dell’incarto penale MP __________ e dell’incarto TPC __________ (che ne è la continuazione).

                                         Il procuratore pubblico non si è opposto all’istanza, evidenziando la necessità di tutelare le parti civili coinvolte nel procedimento penale. PI 1, interpellato tramite il proprio patrocinatore, non ha preso posizione.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nel presente caso, è data certamente una connessione tra la causa civile ed il procedimento a suo tempo condotto, come già evidenziato da questa Camera nella decisione 16.8.2007 (inc. CRP __________). È quindi dato un interesse giuridico legittimo.

                                   6.   Oggi come allora si impongono delle limitazioni al diritto di accesso agli atti, per riguardo alle parti civili coinvolte nel procedimento penale e che non sono parti in sede civile.

                                         Gli atti del procedimento penale potranno essere esaminati unicamente dai patrocinatori delle parti, i quali indicheranno al giudice delegato supplente quali sono quelli che intendono effettivamente acquisire nell’incarto civile. Verificata la pertinenza di questi atti con l’oggetto della lite, questi saranno fotocopiati ed acquisiti agli atti della causa civile: solo di questi le parti potranno estrarre copia.

                                   7.   L’istanza è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Camera istante, che le addosserà alle parti secondo le norme della procedura civile.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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