Incarto n. 60.2008.403
Lugano 18 dicembre 2008/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.12.2008 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione di principio a copie dei rapporti di polizia e delle eventuali decisioni negli incarti relativi ad incendi;
considerato come si tratti di un problema di principio, posto in astratto, non è il caso di procedere ad uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In virtù dell’art. 15 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI), lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in stato di necessità. L’art. 15 cpv. 2 LLI prescrive che, in caso di incendio intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive.
2.Con riferimento al recupero previsto dall’art. 15 cpv. 2 LLI, e con riferimento all’art. 25 cpv. 2 del relativo regolamento per l’attribuzione della competenza, l’Ufficio istante chiede di essere autorizzato ad accedere agli atti dei procedimenti penali relativi ad incendi, in modo particolare di poter visionare i rapporti di polizia e gli eventuali atti o decreti d’accusa, nonché le relative sentenze, per poter poi procedere nelle loro incombenze.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, agendo l’Ufficio istante in adempimento di una competenza prevista dalla LLI, è il caso di ammettere di principio l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP a suo favore ogni qual volta si è confrontati con un procedimento per incendio intenzionale o colposo.
5.L’istanza di una decisione di principio è accolta. L’Ufficio istante potrà quindi esaminare gli atti dei procedimenti per incendio intenzionale o colposo, dopo che l’accesso agli atti sia stato ammesso alle parti.
6.Considerata la natura e la funzione pubblica dell’Ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria