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Ticino Camera dei ricorsi penali 11.05.2009 60.2008.382

May 11, 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,522 words·~18 min·5

Summary

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

Full text

Incarto n. 60.2008.382  

Lugano 11 maggio 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/4.12.2008 – completata, su richiesta 5.12.2008 di questa Camera, in data 29/30.1.2009 – presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 4.12.2007 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 3/4.2.2009 del giudice della Pretura penale – che si è rimesso al giudizio di questa Camera –, 5/6.2.2009 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato la pretesa per danno materiale, per torto morale e, siccome eccessiva, per ripetibili – e 16/17.2.2009 del procuratore pubblico Mario Branda – che ha ritenuto sproporzionata l’indennità postulata in considerazione della natura del procedimento –;

preso atto che, su richiesta 13.3.2009 di questa Camera, il 26/27.3.2009 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste di danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 19.6.2006 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte giusta l’art. 270 LT “(…) per avere, nel periodo gennaio 2003 – 22 aprile 2004, a __________, nella sua qualità di amministratore unico della società __________ e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2003 e fino alla cancellazione, quale amministratore unico, dal registro di commercio avvenuta il 22.04.2004, per un importo complessivo sottratto di CHF 20'782.45”;

                                         che ha proposto la condanna alla pena di quindici giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al versamento all’Ufficio imposte alla fonte dell’importo di CHF 20'782.45 a titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

                                         che con scritto 3/4.7.2006 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

                                         che con sentenza 4.12.2007 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 21'457.95, di cui CHF 7'515.65 per spese legali, CHF 7'442.30 per danno materiale, CHF 5’000.-- per torto morale e CHF 1'500.-- per ripetibili;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;

                                         che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 7'515.65, di cui CHF 7'130.65 di onorario (25 ore e 28 minuti a CHF 280.--/ora) e CHF 385.-- di spese [doc. D];

                                         che il 27.4.2009 il difensore, interpellato da questa Camera, ha comunicato telefonicamente che l’IVA era compresa nella nota;

                                         che il legale ha assunto il mandato il 20.6.2006, dopo l’emanazione del decreto di accusa, ed ha sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del processo e nel dibattimento;

                                         che la fattispecie oggetto del procedimento penale – reato di appropriazione indebita d’imposta alla fonte – non presentava specifiche difficoltà di fatto e/o di diritto, circostanza che ben emerge dalla lettura dei (pochi) atti che compongono l’incarto e dalla durata del dibattimento (apertosi alle ore 10.10 e riapertosi per il giudizio alle ore 11.40);

                                         che l’istante stesso non sostiene del resto che il caso fosse complicato;

                                         che, quindi, la tariffa di CHF 280.--/ora è sproporzionata;

                                         che inoltre, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la diligenza dimostrati, il dispendio orario esposto nella nota – in particolare con riferimento ad oltre 9 ore di colloqui con l’istante e ad oltre 4 ore di esame degli atti – è eccessivo siccome non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;

                                         che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

                                         che viene pertanto riconosciuto un onorario pari a 8 ore e 25 minuti a CHF 250.--/ora per complessivi CHF 2'104.15, di cui 90 minuti per i colloqui con l’istante, 120 minuti per l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, 65 minuti (come esposto) per gli scritti, 50 minuti (come esposto) per le telefonate e 180 minuti (come esposto) per il dibattimento (compresa la trasferta), stralciate le prestazioni “trasferta da cliente x firma procura” di data 3.7.2006 (la procura potendo essere sottoscritta durante i colloqui), “trasferta a B’zona c/o Pretura penale x esame incarto, 3 h” di data 31.5.2007 (gli atti potendo essere richiesti alla Pretura penale, che li avrebbe trasmessi per via postale), “trasferta con cliente a B’zona c/o uff. IF km 60” di data 30.11.2007 (operazione di cui non si capisce la necessità, che del resto l’istante non spiega) e “pranzo” di data 4.12.2007 [il dispendio orario per il pasto restando a carico del legale (salvo nel caso di “pranzo di lavoro”, inutile, comunque, nella fattispecie concreta)];

                                         che le spese sono ammesse in CHF 231.--, stralciate quelle inerenti “procura” in capo a “onor. 20.00” e “PTT 5.00” (3.7.2006) [l’atto potendo essere firmato durante i colloqui con l’istante, per esempio nel corso della conferenza del 20.6.2006] e quelle inerenti “trasferta a B’zona c/o Pretura penale x esame incarto, 3 h” di data 31.5.2007 e “trasferta con cliente a B’zona c/o uff. IF km 60” di data 30.11.2007 [per le ragioni indicate al considerando precedente];

                                         che l’IVA ammonta a CHF 177.45;

                                         che a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'512.60, di cui CHF 2'104.15 di onorario, CHF 231.-- di spese e CHF 177.45 di IVA;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che IS 1 chiede la somma di CHF 7'442.30 a titolo di danno materiale, di cui CHF 7'100.30 per onorario (CHF 190.--/ora) e CHF 342.-per spese (doc. E);

                                         che, come si evincerebbe dal doc. E, sarebbe stato prosciolto dall’accusa perché “(…) è sempre stato attento a richiedere agli organi societari e a chi gestiva de facto la società in modo attento e rispettoso dei termini e impegni legali” (istanza 29/30.1.2009, p. 2);

                                         che “quindi dopo la sua entrata in scena, fin dal 2002 ha richiesto rendiconti, chiesto comportamenti e prassi corrette, il tutto con particolare dispendio di tempo personale e spese da lui anticipate al solo fine di chiedere e pretendere quanto secondo la legge” (istanza 29/30.1.2009, p. 3);

                                         che “tutto il tempo impiegato e qui conteggiato va quindi a suo merito e riconosciuto quanto a remunerazione del suo tempo dedicato e spese, queste per altro contenute” (istanza 29/30.1.2009, p. 3);

                                         che il citato doc. E consiste in alcune pagine manoscritte con l’indicazione di operazioni asseritamente effettuate, tra l’altro, dal 12.7.2002 al 16.4.2004;

                                         che il procedimento penale ha tuttavia preso avvio soltanto nel corso del 2005, per cui è manifesta l’assenza di un nesso di causalità naturale adeguato tra queste operazioni ed il procedimento penale: le prestazioni precedenti all’apertura dell’inchiesta penale non possono, evidentemente, essere la conseguenza diretta dell’imputazione a suo carico;

                                         che il fatto che sarebbe stato prosciolto dall’accusa perché, a suo dire, quando era amministratore unico di __________ avrebbe chiesto a chi gestiva effettivamente la società i rendiconti non fonda, palesemente, una responsabilità dello Stato per gli oneri sorti non in ragione del procedimento penale, ma in ragione dei doveri legati alla sua funzione all’interno della società;

                                         che, in ogni caso, sentito il 6.9.2005, IS 1 ha dichiarato di essere pensionato (verbale di interrogatorio 6.9.2005, p. 1, AI 5);

                                         che, in queste circostanze, il tempo necessario per ricercare/riordinare gli atti inerenti la sua funzione di amministratore unico di __________ per presentarli al Ministero pubblico e alla Pretura penale, rispettivamente per comunicare con il suo legale in capo alla fattispecie non può essere rimborsato: il suo stato di pensionato gli avrebbe infatti senz’altro permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del suo tempo e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale (in applicazione dell’art. 44 CO, secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno), per cui l’eventuale danno non può essere risarcito;

                                         che, comunque, il procedimento penale a suo carico non esigeva nessun suo particolare intervento, per cui il tempo da dedicare alla pratica penale può essere considerato abbastanza esiguo;

                                         che, per quanto riguarda le spese indicate come riferite al procedimento penale, ovvero quelle a partire dal 31.5.2006, le uniche che potrebbero eventualmente entrare in considerazione quale danno materiale in nesso di causalità naturale adeguato, esse sembrano essere state esposte nel doc. E come in una nota professionale di avvocato, ciò che evidentemente non è corretto;

                                         che la spesa di CHF 5.-- riferita a “raccomandata a Camera ricorsi” del 5.1.2009 deve manifestamente essere sopportata dall’istante stesso, che ha chiesto la proroga del termine per emendare l’istanza di indennità per indisposizione sua rispettivamente del suo legale e quindi per fatti non da ricondurre allo Stato;

                                         che l’importo di CHF 126.-- inerente “spese redazioni lettere, fotocopie e postali” del 15.1.2009 non è meglio specificato: non si comprende a quali precise prestazioni si riferisca e pertanto non può, evidentemente, essere risarcito;

                                         che gli ulteriori oneri – due telefonate per un totale di 10 minuti (31.5.2006 e 14.11.2006) e due fax (27.12.2006 e 29.12.2006) – sono spese quantificabili in pochi franchi (non certo in CHF 14.--, come indicato nella distinta) e quindi di trascurabile entità, che non cagionano pertanto particolare danno all’accusato prosciolto;

                                         che di conseguenza nulla è dovuto al qui istante a questo titolo;

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

                                         che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

                                         che IS 1 domanda la somma di CHF 5'000.-- per torto morale;

                                         che occorrerebbe tenere conto della sofferenza che gli avrebbe procurato “(…) l’incombente responsabilità per oneri sociali e quella penale per le imposte trattenute ed ev. non riversate”, che “l’elenco doc. E ben indica la regolarità e costanza nel suo impegno non limitato al solo scrivere, ma anche per gli interventi personali in ditta per verificare l’applicazione delle direttive. Il tutto per salvare posti di lavoro a un’azienda, che se condotta altrimenti avrebbe prosperato e oggi sarebbe ancora attiva sul mercato”, che “anzi l’istante, proprio per tutto quanto omesso contro le sue indicazioni, non esclude ulteriori azioni contro chi se ne è fatto beffa e oggi agisce sotto mentite altre spoglie”, che “anche ripetuti impegni per trovare accordi, fatti, dati e NON mantenuti, doc. F, hanno richiesto tempo e preoccupazione, che con il passare dei mesi è divenuto un timore ben percepito” (istanza 29/30.1.2009, p. 3);

                                         che “la sua quantificazione in fr. 5'000.-- ben rappresenta e idealmente può compensare i patimenti e le arrabbiature subite da chi gestiva l’azienda in modo talmente improvvido e contro ben chiari principi, che solo la portò al disastro, il cui presagio l’istante non poté sopportare, riuscendo in fine a dare, al quinto (?) tentativo, le dimissioni”, che “ora a tutto ciò poi si sono aggiunte, e dopo anni, i patimenti per le trattative con IF, che scocciata dalle promesse di chi, avendone i mezzi, non ha mantenuto le promesse, ha poi finito per inoltrare la denuncia penale, terminata come agli atti e base della presente istanza” e che “il disonore e i patimenti di dover subire tale giudizio restano tutta la vita nell’animo dell’istante, che chiede, (…), a questo giudice di riconoscere almeno l’importo richiesto a titolo di torto morale” (istanza 29/30.1.2009, p. 3);

                                         che, come il danno materiale, anche l’indennità per torto morale è corrisposta soltanto se è dato un nesso di causalità naturale adeguato tra il pregiudizio patito ed il procedimento penale;

                                         che nella fattispecie – come ben si evince dal testo dell’istanza 29/30.1.2009, appena esposto – IS 1 chiede l’importo di CHF 5'000.-- per compensare “(…) i patimenti e le arrabbiature subite da chi gestiva l’azienda in modo talmente improvvido e contro ben chiari principi, che solo la portò al disastro, (…)” (istanza 29/30.1.2009, p. 3): è pertanto manifesto che l’asserito nocumento nulla ha a che vedere con il procedimento penale promosso a suo carico dopo che le citate pretese sofferenze, cagionate da terzi, si erano già realizzate, come sostiene esplicitamente;

                                         che gli oneri e gli onori derivanti dalla sua carica di amministratore unico di __________ devono evidentemente essere sopportati unicamente dal qui istante, non certo dallo Stato, che niente aveva a che fare con la gestione aziendale della società;

                                         che non ha inoltre presentato alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale rispettivamente non ha comprovato in altro modo un asserito pregiudizio;

                                         che in queste circostanze si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale [interrogatorio 6.9.2005 davanti al Ministero pubblico (peraltro di breve durata), pubblico dibattimento, eventuale cronaca giornalistica, ecc.];

                                         che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla sentenza 4.12.2007 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla presente decisione;

                                         che la pretesa non può quindi essere ammessa;

                                         che quali ripetibili, che protesta, domanda la somma di CHF 1'500.--;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo (molto) parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 300.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'812.60, di cui CHF 2'512.60 per spese legali e CHF 300.-- per ripetibili di questa sede;

                                         che interessi di mora non sono pretesi;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 720.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 4.12.2007 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'812.60.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 720.-- (settecentoventi).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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