Incarto n. 60.2008.307
Lugano 4 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29/30.9.2008 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione alla trasmissione di un incarto penale richiamato in sede civile nell’ambito del procedimento __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con esposto 16.1.2007 __________ __________ e __________ __________ hanno sporto querela penale nei confronti di PI 2 riguardo alla posa di una videocamera nell’immobile di __________, di proprietà del querelato, nel quale essi avevano locato un appartamento.
Esperite le informazioni preliminari, con decisione 31.7.2007 il procuratore pubblico Moreno Capella ha decretato il non luogo a procedere in capo alla suddetta querela, poiché tardiva (NLP __________).
Con decisione 12.11.2007 questa Camera ha accolto parzialmente l’istanza di promozione dell’accusa 6/7.8.2007 presentata dai querelanti, annullando il decreto impugnato e ordinando la completazione delle informazioni preliminari ai sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP.
Dopo aver assunto il rapporto di complemento 5.5.2008, con decisione 15.5.2008 il procuratore pubblico ha nuovamente decretato il non luogo a procedere riguardo alla surriferita querela (NLP __________).
2. Con scritto 29/30.9.2008 il pretore della IS 1 ha comunicato a questa Camera che presso di lui è pendente un’azione promossa l’8.8.2007 da PI 2, in qualità di locatore, contro __________ __________, in qualità di conduttore, tendente ad ottenere il pagamento dell’importo di CHF 18'704.15, di cui CHF 5'500.-- a titolo di pigione, adducendo che il convenuto si è opposto alla predetta pretesa invocando la sua disdetta per motivi gravi, essendo stato vittima di atti lesivi della personalità da parte del locatore, che lo hanno indotto a sporgere querela penale (inc. __________). Il pretore ha quindi evidenziato la possibile rilevanza, per il procedimento civile, degli accertamenti esperiti da parte delle autorità e dell’esito del procedimento penale, precisando che nello stesso incarto penale ci potrebbe essere un documento significativo per la sua decisione.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nel caso in esame sono certamente realizzate le surriferite condizioni ed è data indubbiamente una connessione tra il procedimento civile pendente presso la Pretura istante e l’incarto penale richiamato.
Per il pretore è, in effetti, importante poter disporre anche di questi atti per la sua decisione, come peraltro da lui stesso evidenziato. È pertanto adempiuto un interesse giuridico legittimo.
L’incarto penale è trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di ritornarlo direttamente al Ministero pubblico a procedimento civile concluso.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria