Incarto n. 60.2008.305
Lugano 15 ottobre 2008/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/29.9.2008 presentata dalla
IS 1
mediante la quale è richiamato ai fini istruttori di una causa civile l’incarto penale __________ del Ministero pubblico;
richiamato lo scritto 2.10.2008 del procuratore pubblico Moreno Capella, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, postulando parimenti che l’istanza sia esaminata secondo la costante giurisprudenza di questa Camera;
richiamato altresì lo scritto 3/6.10.2008 di PI 1 (patr. da: avv. PR 1, __________), che non si oppone alla trasmissione dell’incarto penale alla Pretura istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con esposto 24.1.2006 __________, __________ e __________ __________, __________, per il tramite del loro allora patrocinatore avv. __________ __________, hanno sporto denuncia penale nei confronti di __________ __________, __________, per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza riguardo alla sua deposizione resa il 25.10.2005 nell’ambito della causa a procedura ordinaria appellabile promossa il 26.9.2004 dai denuncianti (patr. da: avv. __________ __________, __________) contro lo __________ __________ __________ __________, __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________), pendente presso la IS 1 (inc. __________).
Esperite le informazioni preliminari, in data 5.9.2007 il procuratore pubblico Moreno Capella ha decretato il non luogo a procedere a proposito della surriferita denuncia penale (__________).
Con decisione 4.2.2008 questa Camera ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 14/17.9.2007, completata l’1/2.10.2007, presentata da __________, __________ e __________ __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________) avverso il surriferito decreto di non luogo a procedere (inc. __________).
2. Con ordinanza 25.9.2008, ricevuta da questa Camera il 29.9.2008 – a valere quale istanza ex art. 27 CPP –, il pretore della IS 1 ha ammesso il richiamo del procedimento penale a carico di __________ __________, invitando parimenti questa Camera a produrre alla citata Pretura l’incarto NLP __________ (ordinanza 25/29.9.2008, inc. __________).
3. Come esposto in entrata, il magistrato inquirente comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, postulando parimenti che l’istanza sia esaminata secondo i principi giurisprudenziali di questa Camera. PI 1, dal canto suo, non si oppone alla trasmissione dell’incarto penale alla Pretura istante.
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP 60.2001.205), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
6. Nella fattispecie in esame sono adempiute le surriferite condizioni ed è data indubbiamente una connessione tra la causa civile pendente presso la Pretura istante (inc. __________) ed il procedimento penale di cui all’inc. __________.
__________ __________, sentito in qualità di teste nell’ambito del procedimento civile, è stato denunciato dagli attori per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza proprio in relazione alla sua deposizione resa in sede di Pretura. L’esito del procedimento penale ha pertanto una rilevanza ai fini dell’istruttoria civile. Di principio, si deve quindi riconoscere un interesse giuridico legittimo ad accedere agli atti dell’incarto penale richiesto. Giacché __________ __________ ed il suo patrocinatore non si sono opposti alla richiesta, l’incarto penale è trasmesso alla Pretura senza alcuna restrizione riguardo alla sua compulsazione.
L’incarto penale è trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di ritornarlo al Ministero pubblico a procedimento civile concluso.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria