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Ticino Camera dei ricorsi penali 17.03.2008 60.2008.29

March 17, 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,226 words·~11 min·5

Summary

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di trattamento ambulatoriale

Full text

Incarto n. 60.2008.29  

Lugano 17 marzo 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 18/21.1.2008 presentato da

RI 1  

contro  

la decisione 3.1.2008 del giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di trattamento ambulatoriale (inc. GIAP __________);

premesso che lo scritto ricorsuale è stato inviato alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM), che l’ha trasmesso all’ufficio del giudice dell’applicazione della pena (Giap), che a sua volta l’ha inviato a questa Camera per evasione;

ritenuto che al momento della ricezione dello scritto ricorsuale, e dal testo stesso dello scritto, emerge un problema di tempestività, questa Camera, con scritti 24.1.2008 ha chiesto al ricorrente ed al suo tutore, con due scritti separati, di prendere posizione sulla tempestività;

ritenuto che in data 6.2.2008 questa Camera ha sollecitato l’evasione dello scritto 24.1.2008 al tutore;

preso atto che lo stesso, con scritto 14/18.2.2008, ha precisato quando ha comunicato la decisione al qui ricorrente;

ritenuto che, per motivi di celerità e dato l’esito, questa Camera ha ritenuto di non dover procedere ad uno scambio degli allegati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   La situazione del ricorrente è ben ricapitolata nella decisione impugnata (a cui si rimanda per economia di procedura), in particolare con riferimento alle diverse decisioni di condanna.

                                         Per quanto riguarda più specificatamente il tema delle misure terapeutiche, oggetto del gravame, occorre ricordare che la condanna del ricorrente dell’11.8.2000 era stata sospesa per dar luogo prima alla misura del collocamento in una casa di salute (CPC): dopo la sua dimissione, il collocamento è stato sostituito da una misura ambulatoriale a tempo indeterminato.

                                         Con scritto 25.2.2005, la SEPEM aveva comunicato alla Capo ufficio di Patronato, che il Consiglio di vigilanza nella seduta del 24.2.2005 aveva deciso il mantenimento della misura ambulatoriale a favore del ricorrente, invitando l’Ufficio di Patronato a valutare la possibilità di passare il caso al Servizio Psicosociale, come poi effettivamente avvenuto.

                                         Nella seduta dell’8.3.2006 il Consiglio di Vigilanza ha deciso che la misura terapeutica ambulatoriale a favore del ricorrente doveva essere mantenuta.

                                         Con scritto 13.8.2007, indirizzato all’Ufficio di Patronato, il Servizio psico-sociale di __________ ha chiesto il prolungamento della misura terapeutica ambulatoriale alla quale il ricorrente era sottoposto.

                                         A richiesta del Giap, in data 20/28.12.2007, il nuovo terapeuta ha allestito un rapporto relativo all’andamento della presa a carico del ricorrente. Dallo stesso si evince che il terapeuta ha visitato in due occasioni il ricorrente, ha modificato la terapia psicofarmacologica a base di __________, precedentemente adottata dal Servizio psico-sociale di __________, rinunciando alle iniezioni intramuscolari, due volte alla settimana, a favore invece dell’assunzione di neurolettici a dosaggio pieno e induttori del sonno per via orale. Il terapeuta comunicava inoltre che la nuova terapia dava buoni risultati, non notando disturbi psicopatologici maggiori nel suo paziente. Al termine del suo rapporto egli indicava però di essere stato contattato telefonicamente dal dott. __________, medico assistente __________, il quale gli aveva comunicato che il ricorrente era stato ricoverato d’urgenza __________, a causa di un nuovo episodio di decompensazione dello stato psichico. Il Giap ha sentito il ricorrente, unitamente al suo tutore, in data 13.12.2007.

                                         In relazione al recente ricovero, nella sua audizione, il tutore riteneva che i comportamenti acuti del ricorrente fossero da riferire al cambiamento della terapia farmacologica nel frattempo intervenuto. Comunicava inoltre che, dal mese di maggio del 2007, il ricorrente non si recava più a lavorare.

                                         Il ricorrente ha precisato che è comunque sua intenzione lavorare e che era già stata inviata una lettera di richiesta di lavoro presso una società di __________

                                         Per quanto riguarda la misura ambulatoriale, il ricorrente ha confermato che attualmente è seguito dal dott. __________ di __________.

                                  b.   Con decisione 31.1.2008 (inc. Giap __________), qui impugnata, il Giap ha decretato il mantenimento del trattamento ambulatoriale ancora per ulteriori cinque anni. Lo stesso è da eseguirsi, per quel che riguarda l’aspetto medico, da parte dello psichiatra e psicoterapeuta dott. __________ di __________, per quanto riguarda l’aspetto farmacologico, con la ripresa della precedente terapia farmacologica a base di __________, mediante iniezioni intra muscolari, due volte alla settimana, da eseguirsi presso il Servizio psico-sociale di __________.

                                         Dopo aver ricordato le norme applicabili, il Giap ha constatato come il trattamento seguito dal ricorrente abbia avuto una doppia natura: una cura psichiatrica ed una di carattere farmacologico. Nel corso del tempo si sono avvicendati diversi psichiatri nella presa a carico medica del ricorrente. I risultati, se ci si limita all’aspetto penale, sono da considerare comunque positivi. Le “ricadute” avvenute nel corso del 2004 (circolazione senza licenza e circolazione malgrado la revoca, sanzionati con 30 giorni di detenzione sospesi) e nel 2005 (furto, danneggiamento, minaccia, ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, sanzionati con 15 giorni di detenzione sospesi) non sono infatti tecnicamente da considerare quali recidive rispetto ai reati di cui alla sentenza 11.8.2000 della Corte delle assise correzionali di __________. Il Giap ritiene che rientrino pure in un normale percorso terapeutico, considerata la delicatezza della condizione psicofisica del ricorrente, i ricoveri presso la CPC di __________ a seguito dell’acutizzarsi della sua malattia.

                                         Il Giap ha prestato particolare attenzione al ricovero coatto avvenuto nel dicembre 2007: ha ammesso un nesso causa/effetto fra la decisione del terapeuta di rinunciare alla terapia psicofarmacologica a base di __________ __________ (iniezioni intra muscolari, due volte alla settimana) a favore dell’assunzione di neurolettici e induttori del sonno per via orale, ed il ricovero forzato del ricorrente.

                                         Nella decisione impugnata il Giap ha ritenuto come siano da scongiurare situazioni quali quella che ha portato al recente ricovero, per il rischio di recidiva, poiché proprio nei momenti acuti della malattia del ricorrente possono innescarsi dei comportamenti pericolosi da parte dello stesso.

                                         Per questi motivi il Giap ha concluso ritenendo indispensabile la ripresa della terapia farmacologica a base di __________ __________, con iniezioni intra muscolari, due volte alla settimana, da eseguirsi presso il Servizio psico-sociale di __________: la presa a carico psichiatrica può invece essere continuata da parte del __________ di __________, auspicando una frequenza maggiore (quindicinale in luogo di mensile) delle consultazioni. 

                                         Il Giap ha ritenuto non adempiute le condizioni per porre fine alla misura terapeutica ambulatoriale: trattandosi del trattamento di malati psichici, il termine di 5 anni, già trascorso nel caso concreto, è del tutto indicativo e può quindi essere superato, in quanto nel caso concreto il rischio di nuovi crimini o delitti in caso di cessazione della misura è da ritenersi ancora troppo elevato. La misura è stata protratta dal Giap per ulteriori 5 anni.

                                   c.   Con scritto del 18/21.1.2008 il qui ricorrente contesta la decisione del Giap non nel suo principio, ma unicamente per quanto riguarda il ripristino della terapia __________”. La stessa gli darebbe diversi effetti collaterali sgradevoli, mentre che la terapia farmacologica avrebbe dato ottimi risultati.        

in diritto

                                   1.   Si pone anzitutto un problema di ricevibilità del gravame, con riferimento al termine di 10 giorni previsto dall’art. 341 cpv 2 CPP. Dalla decisione impugnata risulta che la stessa è stata intimata unicamente al tutore, e non direttamente al qui ricorrente. A richiesta di chiarimento di questa Camera, con il proprio scritto del 14/18.1.2008, il tutore ha precisato di avere dapprima informato il qui ricorrente solo telefonicamente della decisione ricevuta, indicandogli che ne avrebbero parlato unitamente al medico curate. Questi ha fissato loro (al tutore ed al ricorrente) un incontro per il giorno 15.1.2008. Solo in quella data il qui ricorrente è stato informato compiutamente della decisione qui impugnata. Considerata la sua situazione personale, ed il fatto di non essere stato direttamente destinatario della decisione, si deve ammettere eccezionalmente che solo in data 15.1.2008, con il concorso del medico curante e del tutore, egli sia stato adeguatamente informato della decisione e delle sue motivazioni. Di modo che il gravame, datato 18.1.2008, spedito il giorno seguente, e pervenuto in data 21.1.2008, deve essere considerato tempestivo.

                                   2.   A norma dell’art. 63 CP, l’autore di un reato affetto da grave turba psichica, può essere sottoposto, in luogo di un trattamento stazionario ad un trattamento ambulatoriale. Con la recente riforma della parte generale del CP, il legislatore ha fissato una durata indicativa della misura ambulatoriale in 5 anni, comunque prorogabili (art. 63 cpv. 4 CP).

                                         La misura ambulatoriale può essere continuata o soppressa. In virtù dell’art. 63a cpv. 2 CP, la soppressione del trattamento ambulatoriale interviene se il trattamento si è concluso con successo, se la sua prosecuzione non ha prospettive di successo, o se è stata raggiunta la durata massima legale ove si tratti di trattamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.

                                         Come precisato nel Messaggio del Consiglio Federale (FF 1999, 1775), il trattamento ambulatoriale dei malati psichici può essere prorogato oltre i 5 anni previsti dall’art. 63 cpv. 4 CP, che non è quindi da considerarsi un limite assoluto in questo caso. In effetti come riconosciuto anche dalla dottrina, proprio i casi di malati psichici, richiedono in genere un trattamento prolungato nel tempo (BSK Strafrecht I – M. HEER, 2. ed., Basilea 2007, n. 85 ad art. 63 CP).

                                   3.   L’art. 63a cpv. 1 CP prevede che l’autorità competente esamini almeno una volta all’anno se il trattamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso.

                                         Il controllo annuale stabilito all’art. 63a cpv. 1 CP è svolto in Ticino dal Giap (art. 339 cpv. 1 lit. f e g CPP), sentito l’interessato ed il terapeuta (con una relazione).

                                         Lo scopo di questi accertamenti è, come già indicato sopra, quello di verificare l’attuale pericolosità della persona sottoposta a trattamento, al fine di stabilire se la soppressione della misura si giustifichi o meno.

                                   4.   Per quel che attiene al concetto di “trattamento ambulatoriale”, il Tribunale federale (DTF 124 IV 246), ha precisato che gli obbiettivi non sono primariamente legati allo stato di salute del condannato, ma bensì alla concretizzazione dei principi della prevenzione generale e della prevenzione speciale. Il trattamento medico viene quindi considerato unicamente quale mezzo per garantire una prevenzione generale e speciale nel singolo caso, così da evitare una recidiva.

                                   5.   Nel presente caso, il ricorrente non contesta il principio della continuazione del trattamento ambulatoriale, ma unicamente le sue modalità.

                                         Più precisamente, egli non contesta l’aspetto medico, ma unicamente la terapia farmacologica, disposta dal Giap, ovvero la ripresa del trattamento a base di __________, con iniezioni intra muscolari, due volte alla settimana, da eseguirsi presso il Servizio psico-sociale di __________. A dire del ricorrente, la stessa comporterebbe degli effetti collaterali sgradevoli: preferibile sarebbe il trattamento sostitutivo che gli è stato applicato in occasione del ricovero alla CPC da parte del dott. __________.

                                   6.   Concretamente, nel presente caso, occorre evidenziare come questa Camera non disponga degli elementi di fatto e tecnici per potersi determinare.

                                         In fatto, non è anzitutto chiaro quale sia il trattamento auspicato dal ricorrente. Dagli atti risulta che il precedente trattamento, a base di __________, sia stato sostituito dal nuovo terapeuta con l’assunzione di neurolettici __________), e ciò prima del ricovero alla CPC del 6.12.2007 (reperto del dott. __________ del 20.12.2007). Non risulta dagli atti, e neppure dall’audizione del ricorrente e del tutore del 13.12.2007, quale sarebbe il trattamento applicato dal __________ durante la degenza a __________                                                          In fatto, non è inoltre chiaro quali sarebbero gli effetti collaterali sgradevoli invocati dal ricorrente in relazione al trattamento a base di __________, ripristinato dal Giap nella decisione impugnata.

                                         Sempre in fatto, con riferimento al recente ricovero coatto alla CPC, dall’audizione del ricorrente e in particolare del tutore risulta che “in merito a quanto accaduto v’è la sensazione che questi comportamenti acuti del signor RI 1 possano essere riferiti al cambiamento della terapia farmacologica nel frattempo intervenuta”. Questa indicazione del tutore non è certo sufficiente a creare un nesso di causa-effetto tra il cambiamento della terapia farmacologica ed il recente ricovero.

                                         Dal punto di vista tecnico specialistico, questa Camera, quale autorità di ricorso, non dispone delle conoscenze tecniche per determinarsi autonomamente tra due (o forse tre, non conoscendo la terapia applicata alla CPC nel recente ricovero coatto) terapie farmacologiche, come non può determinarsi sugli effetti (positivi o collaterali sgradevoli) delle medesime, in assenza di accertamenti medici, che non risultano dagli atti.

                                         Per questi motivi, l’incarto è ritornato al Giap perché, dopo aver accertato la terapia attuata presso la CPC in occasione del recente ricovero, e dopo aver sentito o raccolto il parere del terapista e del medico curante del CPC, si determini nuovamente sul tipo di trattamento farmacologico più adatto alla situazione del qui ricorrente.

                                         Per il resto, la decisione del Giap di prorogare la misura del trattamento ambulatoriale, con una doppia natura, sia medica, sia farmacologica, è confermato: il rinvio dell’incarto riguarda unicamente la determinazione del trattamento farmacologico più adeguato ed idoneo alla situazione del ricorrente ed ai bisogni di prevenzione. Nelle more della nuova decisione, è ripreso il trattamento a base di __________.

                                   7.   Considerata la situazione personale del ricorrente ed il tipo di procedura, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 63 e 63a CP, 341 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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