Incarto n. 60.2008.286
Lugano 23 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/11.9.2008 presentata dalla
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza emanata dalla Corte delle assise criminali e parte del relativo verbale di dibattimento (inc. __________);
richiamate le osservazioni 12.9.2008 del presidente della Corte delle assise criminali giudice Mauro Ermani, 17/18.9.2008 di PI 4 (patr. da: avv. __________ __________, __________), 18.9.2008 del procuratore pubblico Monica Galliker e 23/24.9.2008 dell’avv. PR 4 in nome e per conto della parte civile __________ __________, delle quali si dirà in corso di motivazione;
rilevato che PI 3 – interpellato – non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con decisione 5.6.2008 la Corte delle assise criminali ha dichiarato __________ __________ autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, in parte aggravata, e di falsità in documenti (e meglio come descritto negli atti di accusa precisati e prospettati in aula e come specificato nei considerandi della sentenza), lo ha prosciolto dalle imputazioni di truffa, amministrazione infedele, riciclaggio semplice, rispettivamente aggravato, e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, condannandolo alla pena detentiva di tre anni (da dedursi il carcere preventivo), sospesa condizionalmente in ragione di diciotto mesi per un periodo di prova di tre anni (per il resto la pena è da espiare). La stessa Corte ha inoltre dichiarato __________ __________ autore colpevole di complicità in ripetuta appropriazione indebita e di complicità in falsità di documenti (e meglio come descritto negli atti di accusa precisati e prospettati in aula e come specificato nei considerandi della sentenza), lo ha prosciolto dall’imputazione di complicità in riciclaggio semplice, rispettivamente aggravato, complicità in amministrazione infedele e complicità in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, condannandolo alla pena pecuniaria di CHF 84'000.--, corrispondenti a 240 aliquote giornaliere di CHF 350.-- cadauna (da dedursi il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza 5.6.2008, inc. __________).
La sentenza è pendente presso la Corte di cassazione e revisione penale, essendo stata impugnata.
2. Con istanza 10/11.9.2008 la __________ chiede a questa Camera di ottenere l’autorizzazione a consultare e a fotocopiare la sentenza ed il verbale di dibattimento del procedimento penale di cui all’incarto no. __________. La parte istante afferma al riguardo di essersi già costituita parte civile nell’ambito di questo procedimento penale, di aver partecipato alla fase istruttoria e, con il consenso delle parti, al pubblico dibattimento fino alla discussione, precisando di disporre dell’intero incarto penale e del verbale di dibattimento (ad eccezione di una sua parte e della sentenza motivata).
Sostiene che "(…) il motivo della richiesta consiste nella verifica
a) della verbalizzazione dell’intervento del patrocinatore della banca in merito alle ragioni per cui essa rinunciava a pronunciarsi nell’ambito della discussione dibattimentale;
b) delle imputazioni subordinate poste rispetto all’atto di accusa e dei quesiti;
c) delle motivazioni della sentenza",
adducendo parimenti che "La parte civile intende infatti verificare la conformità del giudizio con le ipotesi di reato, definite al termine dell’istruttoria dibattimentale (esclusione di un danno diretto a carico della banca) che hanno comportato la sua rinuncia a fare valere pretese di parte civile. Essa ha pertanto un interesse giuridico a prendere conoscenza della sentenza, al quale non si frappongono interessi contrastanti delle parti. In effetti, come detto l’istante dispone già dell’intero incarto, con la sola eccezione delle ulteriori pagine del verbale dibattimentale e della sentenza" (istanza 10/11.9.2008, p. 2).
3. Con scritto 12.9.2008 il presidente della Corte delle assise criminali comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, evidenziando in ogni modo che il legale dell’istituto bancario istante ha partecipato al procedimento penale fino al momento che è stato comunicato il ritiro della costituzione di parte civile, avvenuta al termine dell’istruttoria dibattimentale.
Con osservazioni 17/18.9.2008 PI 4 postula l’integrale reiezione dell’istanza, alla quale si oppone fermamente. Cita in particolare un passaggio del verbale di dibattimento (p. 90/91), sostenendo parimenti che l’istituto bancario non è da considerarsi (più) parte civile nell’ambito di questo procedimento penale, difettando i presupposti di cui all’art. 69 CPP, come peraltro rilevato dal suo patrocinatore in sede dibattimentale. Rileva inoltre che le sue eventuali verifiche non avrebbero alcuna portata giuridica, non avendo l’istituto bancario la facoltà di impugnare la sentenza, in mancanza della legittimazione.
Con scritto 18.9.2008 il procuratore pubblico comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta.
Il patrocinatore di __________ __________, dal canto suo, si rimette al giudizio di questa Camera, comunicando parimenti di non avere osservazioni da formulare in merito.
Va infine rilevato che PI 3, interpellato, non ha presentato osservazioni.
4. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5. Nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto __________, l’11.4.2008 si è tenuta un’udienza per incombenti dinanzi al presidente della Corte delle assise criminali giudice Mauro Ermani, sedente con la segretaria Barbara Maspoli, vicecancelliera, e alla presenza del procuratore pubblico Monica Galliker, dell’avv. PR 2 (patrocinatore di PI 3), degli avv.ti PR 3 e __________ __________ (patrocinatori di PI 4), dell’avv. PR 1 (patrocinatore della IS 1) e dell’avv. __________ (patrocinatore di __________ __________).
Nel corso di quest’udienza le parti non si sono opposte al fatto che il patrocinatore della IS 1 avrebbe partecipato al pubblico dibattimento (verbale d’udienza 11.4.2008, p. 2, inc. __________: "Le parti non si oppongono a che il rappresentante di __________ __________ presenzi al dibattimento").
Il presidente ha inoltre comunicato che al termine di ogni giornata processuale, per quanto possibile, sarebbe stata consegnata alle parti copia del verbale di dibattimento.
Dal verbale di dibattimento 26.5-5.6.2008 a p. 90 e 91 emerge che il 2.6.2008 il presidente della Corte, prima della discussione, ha dato la parola all’avv. __________ che ha voluto precisare la posizione della sua assistita. Il suo intervento è stato verbalizzato. Si è poi giunti alla conclusione che "(…), preso atto che le imputazioni, anche quelle subordinate (compresa quella di truffa), non comportano un danno diretto e immediato per la __________, questa rinuncia a far valere delle pretese di risarcimento nei confronti degli accusati. Viene quindi a cadere la costituzione di PC. A questo punto l’avv. PR 1 e l’avv. __________ lasciano quindi l’aula. (…)" (verbale di dibattimento 26.5-5.6.2008, p. 91, inc. __________).
Ora, è vero che – alla luce di quanto sopra esposto – l’istituto bancario istante non è (più) da considerarsi parte civile nell’ambito del surriferito procedimento penale.
Ciononostante occorre ricordare che PI 4 – l’unica parte che si oppone alla presente istanza – è stato alle dipendenze della IS 1 (presso la succursale di __________) al momento dei fatti accaduti (cfr. sentenza 5.6.2008, p. 27 e 28, inc. __________), che la vicenda ha coinvolto diverse relazioni bancarie del citato istituto bancario e che la parte civile (____________________) era il cliente più importante della succursale di __________, rispettivamente era uno dei clienti più importanti dell’istituto bancario istante.
Non va inoltre dimenticato che il suo patrocinatore, avv. PR 1, ha avuto accesso a tutti gli atti del procedimento penale, ha potuto partecipare al pubblico dibattimento con il consenso delle parti e ha ricevuto copia del verbale di dibattimento (perlomeno) fino a p. 84.
In siffatte circostanze si giustifica riconoscere un interesse legittimo da parte dell’istituto bancario istante ad ottenere copia della postulata sentenza e della parte del verbale di dibattimento che non è stata consegnata al suo patrocinatore (da p. 85 fino a p. 111) (cfr., in tal senso, DTF 124 IV 234).
La predetta documentazione potrà essere ritirata direttamente dall’avv. PR 1 presso la cancelleria di questa Camera dopo la crescita in giudicato della presente decisione.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria