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Ticino Camera dei ricorsi penali 14.10.2008 60.2008.281

October 14, 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·434 words·~2 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. sezione del militare e della protezione della popolazione quale istante

Full text

Incarto n. 60.2008.281  

Lugano 14 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24.8/5.9.2008 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale in relazione alla decisione di ritiro o meno di un’arma;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente alla Polizia, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, che a sua volta l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data 4/5.9.2008;

richiamate le osservazioni 9.9.2008 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, mediante le quali comunica di non rilevare motivi che ostino alla trasmissione degli atti;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In relazione all’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2, sfociato in un decreto d’accusa (DA __________).

                                   2.   La Sezione istante è chiamata ad esprimersi in relazione all’eventuale ritiro definitivo o meno dell’arma da fuoco a suo tempo sequestrata dalla polizia a PI 2. A tal fine chiede di poter disporre degli atti del procedimento penale. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi, mentre PI 2 non ha preso posizione.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell’autorità istante in relazione ad armi di ordinanza.

                                   5.   L’istanza va pertanto accolta. Il rapporto di polizia richiesto sarà allegato alla copia della presente decisione destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.

                                   6.   Considerati l’istante e lo scopo della richiesta, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.      L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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