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Ticino Camera dei ricorsi penali 29.09.2008 60.2008.217

September 29, 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,874 words·~19 min·6

Summary

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

Full text

Incarto n. 60.2008.217  

Lugano 29 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/7.7.2008 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 29.3.2007 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________), confermato il 4.7.2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) ed il 26.11.2007 dal Tribunale federale (inc. TF __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 29/30.7.2008 della Divisione della giustizia – che si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico –, 7/8.8.2008 del procuratore pubblico Mario Branda – che ha reputato eccessive le spese legali e l’indennità per torto morale – e 8/11.8.2008 della Corte di cassazione e di revisione penale – che ha comunicato di non avere osservazioni –;

preso atto che, su richiesta 14.7.2008 di questa Camera, il 15/16.7.2008 l’avv. PR 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con atto di accusa 26.4.2005 il magistrato inquirente ha posto IS 1 – in detenzione preventiva dal 15.2.2002 al 4.4.2002 – in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ siccome prevenuto colpevole di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere giusta l’art. 191 CP “per avere, tra il mese di luglio 2001 ed il mese di febbraio 2002, a __________ e a __________ (__________), presso il domicilio dei propri genitori (nonni dei bambini), risp. presso il domicilio della sorella (madre dei bambini) ai danni dei minori __________ (__________) e __________ (__________), conoscendone e sfruttandone lo stato, in più occasioni, infilandogli una mano sotto il pigiama e toccando il pene di __________, introducendo un dito nell'ano e il pene in bocca a __________, giungendo all’eiaculazione, toccando il pene di __________, compiuto atti sessuali ai danni di persone incapaci di discernimento o inette a resistere in ragione della loro età” e di ripetuti atti sessuali con fanciulli giusta l’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP “per avere, nelle medesime circostanze (…), compiuto atti sessuali con persone minori di sedici anni” (ACC __________);

                                         che con giudizio 29.3.2007 la Corte ha prosciolto l’accusato dalle imputazioni – estese al reato di ripetuta coazione sessuale – in ragione del principio in dubio pro reo (inc. TPC __________);

                                         che con sentenza 4.7.2007 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto, per quanto ammissibile, il ricorso 21.5.2007 del procuratore pubblico rispettivamente ha dichiarato inammissibile il ricorso 23.5.2007 delle parti civili minorenni (inc. CCRP __________), decisione confermata dal Tribunale federale – adito da queste ultime – il 26.11.2007 (inc. TF __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 114'699.--, oltre interessi, di cui CHF 86'559.-- per spese legali, CHF 8'340.-- per danni materiali e CHF 19'800.-- per torto morale;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che con decisione 18.2.2002 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori ha designato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di IS 1, ammettendo contestualmente quest’ultimo al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________, AI 3.3);

                                         che – essendo stato prosciolto dalle accuse – ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di CHF 86'559.--, oltre interessi [di cui CHF 84'215.-- di onorario (300 ore circa a CHF 280.--/ora) e CHF 2'344.-- di spese (doc. H)];

                                         che il caso – indiziario – presentava evidenti difficoltà di fatto e di diritto, con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni delle presunte vittime minorenni [che ha indotto la Corte ad evidenziare, tra l’altro, l’“(…) impossibilità di operare una rassicurante e spassionata verifica di attendibilità delle dichiarazioni dei minori, (…)” ed a richiamare “(…) tutti, specialisti, autorità inquirenti e patrocinatori (di parte civile), spassionatamente, ad un esame critico ed oggettivo affinché inchieste di questo genere vengano in futuro condotte con maggiore obiettività e con il necessario distacco emotivo” (decisione 29.3.2007, p. 66, inc. TPC __________)];

                                         che, quindi, si giustifica riconoscere una tariffa oraria di CHF 280.--/ora, come postulato;

                                         che dette difficoltà hanno richiesto al legale un impegno significativo: l’avv. PR 1 ha segnatamente avuto colloqui con il cliente, ha partecipato agli interrogatori di quest’ultimo (AI 5.2 / 5.4), dei testi (AI 6.31 / 6.32 / 6.33 / 6.34 / 6.35 / 6.36 / 6.37 / 6.38 / 6.39) e di un perito (AI 13.27), ha esaminato gli atti (compresi le audizioni videoregistrate e gli incarti inerenti il procedimento davanti alla Commissione tutoria regionale di __________), ha presentato istanza di libertà provvisoria – accolta dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori (AI 3.7 / 3.10 / 3.11) –, ha esaminato le perizie (AI 12.3 / 12.4 / 12.5 / 12.6 / 13.13 / 14.4) e preparato i quesiti da porre al perito (AI 13.26), ha disposto l’allestimento di perizie di parte (AI 13.29 / 14.6), ha presentato istanze di complemento d’inchiesta (AI 1.22 / 1.32 / 1.35), ha notificato le prove alla Corte delle assise criminali (inc. TPC 6 / 13), ha assistito a due udienze per incombenti (inc. TPC 8a / 15), ha preparato il processo, ha partecipato al dibattimento (svoltosi nei giorni 20/21/22/23/26/27/28/29.3.2007), ha letto/preso atto delle decisioni 4.7.2007 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) e 26.11.2007 del Tribunale federale (inc. TF __________) ed ha steso l’istanza di indennità;

                                         che ha corrisposto con il cliente, con il procuratore pubblico (AI 1.14 / 1.18 / 1.19 / 1.31 / 8.1 / 8.4 / 8.12 / 8.14 / 8.22 / 8.25 / 8.40 / 8.48 / 13.15 / 13.21 / 13.24 / 14.6) e con terzi;

                                         che nondimeno – anche tenendo conto delle descritte difficoltà e pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la diligenza dimostrati in un procedimento complesso – il dispendio orario indicato con riferimento ad alcune prestazioni appare eccessivo e non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio: l’esame della perizia __________ e la preparazione delle domande di delucidazione (AI 13.13 / 13.26) [oltre 38 ore], pur essendo la stesura dei quesiti non semplice in ragione della delicatezza del tema, potevano essere effettuati con una decina di ore in meno in considerazione della perizia medesima che, seppur impegnativa, non era di difficile comprensione; le prestazioni “visione e analisi nuovi atti e rilettura atti” di data 16/17/18.6.2004 [21 ore] potevano essere effettuate con una decina di ore in meno ritenuto che la maggior parte degli atti erano già noti ed erano già stati studiati dal legale; la prestazione “istanza risarcimento” [4 ore e 20 minuti] – stesura e conferenze con cliente e con terzi – poteva essere effettuata con un paio d’ore in meno considerato che il patrocinatore già conosceva il procedimento penale per averlo seguito sin dall’inizio e che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv (art. 8 TOA), tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie non è totale;

                                         che – tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 277 ore e 31 minuti a CHF 280.--/ora per complessivi CHF 77'704.65, di cui 28 ore inerenti l’esame della perizia __________ e la preparazione delle domande di delucidazione, 12 ore inerenti “visione e analisi nuovi atti e rilettura atti” (16/17/18.6.2004) e la contestuale istanza di complemento di inchiesta 18.6.2004, 2 ore e 20 minuti inerenti l’istanza di indennità e 235 ore ed 11 minuti – come esposto – inerenti le ulteriori prestazioni;

                                         che giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. b TOA l’avvocato ha diritto al rimborso di CHF 5.-per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto;

                                         che il costo delle buste, dei fogli accompagnatori agli scritti inviati per conoscenza e dei fogli per appunti sono a carico dello Studio legale;

                                         che – ciò detto – le spese sono ammesse in CHF 1'788.10;

                                         che non è stato domandato il rimborso dell’IVA (la nota professionale di cui al doc. H indica le prestazioni come esenti da IVA);

                                         che a IS 1, a titolo di spese legali, viene rifusa la somma di CHF 79'492.75;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 4.7.2008 della presente istanza;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’istante chiede la somma di CHF 8'340.-- (doc. F/G), oltre interessi, per i due pareri che ha fatto allestire nel corso del procedimento penale per “(…) eseguire una valutazione dei rapporti dei periti giudiziari” (istanza 4/7.7.2008, p. 6) [AI 13.29 / 14.6];

                                         che, considerato il carattere indiziario e delicato del procedimento, si giustificava che l’accusato facesse capo all’avviso di esperti per prendere posizione sulle perizie giudiziarie ordinate dal magistrato inquirente;

                                         che i periti sono stati sentiti nel corso del dibattimento in capo ai loro pareri: la loro opinione si è rivelata importante per il giudizio (cfr. decisione 29.3.2007, p. 60/65, inc. TPC __________);

                                         che il danno di CHF 8'340.-- deve di conseguenza essere rifuso;

                                         che gli interessi moratori sono riconosciuti dal pagamento delle fatture;

                                         che nella fattispecie esse, ad eccezione di CHF 2'000.-- versati ratealmente, non sono ancora state saldate (scritto 15/16.7.2008 dell’avv. PR 1 alla Camera dei ricorsi penali);

                                         che l’istante non ha inoltre indicato, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”], quando ha corrisposto i pagamenti rateali;

                                         che si giustifica nondimeno riconoscere gli interessi su CHF 2'000.-- dalla prima interpellazione agli atti, ossia dal 4.7.2008;

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

                                         che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

                                         che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che l’istante domanda CHF 9'800.--, oltre interessi, quale risarcimento per i quarantanove giorni (CHF 200.--/giorno) di detenzione preventiva ingiustamente sofferta e CHF 10'000.--, oltre interessi, quale ulteriore risarcimento per il torto morale;

                                         che IS 1 è stato arrestato il 15.2.2002 con le accuse di atti sessuali con fanciulli, di coazione sessuale e di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (AI 2.1 / 3.1);

                                         che l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori ha confermato il provvedimento il giorno successivo per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni dell’istruzione) [AI 3.2];

                                         che l’istante è stato scarcerato il 4.4.2002 in seguito all’accoglimento, da parte del giudice dell’istruzione e dell’arresto, dell’istanza di libertà provvisoria 25/26.3.2002 (AI 3.7 / 3.10 / 3.11): è pertanto stato privato della libertà personale per quarantanove giorni;

                                         che va quindi anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 9'800.--, come postulato, oltre interessi dalla data di scarcerazione (4.4.2002), come da prassi di questa Camera;

                                         che occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto dal qui istante, che domanda, oltre a CHF 9'800.--, l’importo di CHF 10'000.--, oltre interessi, in considerazione segnatamente dell’amarezza e dell’angoscia vissute durante cinque anni, delle difficoltà a trovare un lavoro per mancanza di motivazione vista l’inchiesta pendente, dei momenti difficili vissuti con la famiglia (genitori, figlio) e del fatto che l’istruttoria ha coinvolto terze persone e parenti venuti forzatamente a conoscenza delle infamanti accuse;

                                         che i reati di cui è stato accusato erano, certo, gravi ed infamanti, fatto che può avere avuto ripercussioni sulla sua persona;

                                         che i genitori del qui istante, con scritto 24.6.2008 (doc. E), hanno del resto confermato la sofferenza del figlio in ragione del procedimento penale;

                                         che il dr. med. __________, __________, __________, che ha peritato IS 1 incontrandolo nel corso del 2002, ha tuttavia evidenziato, tra l’altro, che “egli non è mai apparso, durante gli incontri, sinceramente o autenticamente triste, abbattuto o sconvolto relativamente ai fatti: all’accusa, all’incarcerazione, alla situazione dei bambini o dei loro genitori. Interrogato al proposito descriverà dei periodi di tristezza legati alla separazione coniugale, al primo e secondo periodo di carcerazione” (perizia 7.11.2002, p. 4, AI 14.4), circostanza che sembra contraddire la suddetta dichiarazione di cui al doc. E, rilasciata nondimeno da persone che vivevano quotidianamente con l’istante e che quindi conoscevano più direttamente il suo stato;

                                         che il procedimento penale può certo avere influito anche sulla sua motivazione a trovare un lavoro;

                                         che in ogni caso non si può dimenticare che la sua situazione lavorativa era precaria anche prima dell’apertura del procedimento penale sfociato nella sentenza 29.3.2007 (inc. TPC __________): il 15.2.2002, al momento dell’arresto, IS 1 ha dichiarato di essere “panettiere attualmente senza lavoro” (verbale di interrogatorio 15.2.2002, p. 1, AI 2.1) [cfr. anche verbale di interrogatorio 22.2.2002, p. 1 s. in capo alle molte attività lavorative svolte, AI 5.2];

                                         che a questa situazione ha verosimilmente concorso anche il fatto che il qui istante con sentenza 10.7.2001 della Corte delle assise correzionali di __________ sia stato condannato alla pena di diciotto mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per titolo di furto, appropriazione indebita aggravata, violazione del segreto postale e ripetuta circolazione senza licenza;

                                         che dagli atti emerge che i rapporti con i genitori sono sempre stati buoni: essi hanno creduto alla sua innocenza fin dall’inizio del procedimento penale;

                                         che anche la relazione con la moglie, dalla quale vive separato, e con il figlio non sembra essere stata pregiudicata dal procedimento penale [“Circa i suoi rapporti con la moglie, va detto che attualmente essi sono molto buoni, molto migliori che all’epoca dei fatti oggetto di questo procedimento. Lo ha confermato anche __________ in aula, precisando di credere fermamente nell’innocenza del marito” (decisione 29.3.2007, p. 12, inc. TPC __________); “La stessa moglie ha riferito al dibattimento che fino alla separazione il marito non aveva praticamente un rapporto con il proprio figlio, mentre con il tempo, soprattutto dopo la separazione e l’esperienza maturata con la precedente condanna e con la carcerazione preventiva per i fatti oggetto di questo procedimento, questo rapporto è andato via via intensificandosi fino a diventare molto profondo ed intenso” (decisione 29.3.2007, p. 13, inc. TPC __________)];

                                         che, in considerazione delle accuse comunque molto gravi e della inevitabile sofferenza, a titolo di torto morale è pertanto riconosciuto l’importo complessivo di CHF 14’800.--, oltre interessi su CHF 9’800.-- dal momento della scarcerazione e su CHF 5’000.-- dal 4.7.2008 (ovvero dalla prima interpellazione agli atti), cifra che tiene conto degli inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori, audizioni di terzi che quindi vengono a conoscenza delle accuse, ecc.) e della soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal giudizio 29.3.2007 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________) [confermato il 4.7.2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) ed il 26.11.2007 dal Tribunale federale (inc. TF __________)] e da questo giudizio;

                                         che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;

                                         che a IS 1 va risarcito l’importo di CHF 102'632.75, di cui CHF 79'492.75, oltre interessi, per spese legali, CHF 8'340.--, oltre interessi su CHF 2'000.--, per danni materiali e CHF 14'800.--, oltre interessi, per torto morale;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 2’050.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 2’100.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 210.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 29.3.2007 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________), confermato il 4.7.2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) ed il 26.11.2007 dal Tribunale federale (inc. TF __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 102'632.75, oltre interessi del 5% dal 4.7.2008 su CHF 86'492.75 e dal 4.4.2002 su CHF 9'800.--.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 2’050.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 2’100.-- (duemilacento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 210.-- (duecentodieci).

                                    3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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