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Ticino Camera dei ricorsi penali 11.01.2008 60.2008.211

January 11, 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·461 words·~2 min·5

Summary

Istanza di ispezione agli atti

Full text

Incarto n. 60.2008.211  

Lugano 11 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/30.6.2008 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a suo carico in relazione ad una pratica di naturalizzazione;  

richiamato lo scritto 30.6.2008 del Ministero pubblico con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di un esposto del 24.8.2004 da parte di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico del qui istante per titolo di vie di fatto ed ingiuria, sfociato in un decreto d’accusa del 13.12.2004 (DA __________) cresciuto in giudicato.

                                   2.   In relazione alla pratica di naturalizzazione, il qui istante chiede una copia del decreto d’accusa. Il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                   5.   Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.

                                   6.   L’istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa verrà inviato direttamente all’istante con la copia della presente decisione a lui destinata.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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