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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.02.2008 60.2008.17

February 22, 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·562 words·~3 min·6

Summary

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Full text

Incarto n. 60.2008.17  

Lugano 22 febbraio 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/16.1.2008 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;

richiamate le osservazioni 22/23.1.2008 del procuratore pubblico Luca Maghetti, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una querela presentata da __________ in data 13.3.2007, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di ____________________ per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento (inc. __________), tuttora in fase d’inchiesta.

                                   2.   Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (OA __________) tra il querelato e la querelante. In questo contesto è stato richiamato l’incarto penale surriferito.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nel presente caso è certamente data una connessione tra le due procedure, tra le medesime parti, e relative ai reciproci rapporti economici. È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                   6.   L’istanza è accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, alla __________ istante sarà trasmesso l’incarto MP __________.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della __________ istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

di ritorno).  

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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