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Ticino Camera dei ricorsi penali 16.05.2008 60.2008.133

May 16, 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·412 words·~2 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante

Full text

Incarto n. 60.2008.133  

Lugano 16 maggio 2008/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23.4.2008 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a suo carico nel frattempo cresciuto in giudicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico dell’istante il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale (inc. __________ __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 3.2.1998 (____________________) cresciuto in giudicato.

                                   2.   Con la presente istanza, in relazione alla procedura di naturalizzazione, l’istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) al procedimento nel frattempo terminato, ella deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

                                   5.   Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.

                                   6.   L’istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa sarà allegata alla decisione inviata all’istante.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

- -  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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