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Ticino Camera dei ricorsi penali 19.05.2008 60.2008.127

May 19, 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·445 words·~2 min·6

Summary

Istanza di ispezione degli atti. tribunale quale istante

Full text

Incarto n. 60.2008.127  

Lugano 19 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/21.4.2008 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede amministrativa degli atti di un procedimento penale;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 18/21.4.2008, indicando di non intravedere motivi per opporsi al richiamo;

richiamate le osservazioni 29/30.4.2008 presentate dal rappresentante legale di PI 2, mediante le quali chiede di accogliere l’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. __________) sfociato in un decreto d’accusa in data 7.12.2004 (__________) cresciuto in giudicato.

                                   2.   Il Consiglio di Stato del Canton Ticino, con decisione del 18.2.2008, ha revocato ad PI 2 l’autorizzazione ad esercitare l’attività di fiduciario in base alla relativa legge cantonale (LFid).

                                         Contro tale decisione egli è insorto presso il Tribunale cantonale amministrativo (inc. __________): per l’esame del gravame, il Tribunale cantonale amministrativo richiama l’incarto penale surriferito. Come esposto in entrata, al richiamo non si oppongono né il procuratore pubblico né PI 2.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   È pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, in considerazione del fatto che il procedimento penale e la procedura amministrativa riguardano i medesimi fatti. Inoltre, l’art. 18 cpv. 5 LFid in fine prevede la collaborazione delle autorità penali con quelle amministrative. Nel presente caso vi è pure l’accordo del fiduciario ricorrente.

                                   5.   L’istanza è accolta. Gli atti saranno trasmessi direttamente da questa Camera al Tribunale cantonale amministrativo.

                                   6.   In considerazione del motivo del richiamo, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, gli art. 1 ss. LFid ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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