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Ticino Camera dei ricorsi penali 16.05.2008 60.2008.121

May 16, 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·506 words·~3 min·5

Summary

Istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante

Full text

Incarto n. 60.2008.121  

Lugano 16 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 31.3/15.4.2008 presentata dal

IS 1  

  tendente ad ottenere l’acceso agli atti di un procedimento penale in relazione ad una richiesta di indennizzo e riparazione morale da parte di una vittima ai sensi della LAV;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera in data 15/16.4.2008, rimettendosi al prudente giudizio della stessa;

ritenuto che allegata alla richiesta vi è lo scritto del patrocinatore di PI 2 del 14.3.2008 che autorizza il richiamo dell’incarto;

considerato che trattandosi di una procedura di indennizzo giusta la LAV, non è il caso di interpellare altri;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di __________ per titolo di lesioni gravi, omissione di soccorso, esposizione a pericolo della vita altrui e coazione, per fatti avvenuti il 21.5.2001 ai danni della moglie, qui istante (inc. MP __________). Il procedimento si è concluso con un decreto di accusa del 31.10.2002 (__________) per ripetuta minaccia, lesioni colpose gravi e omissione di soccorso.

                                   2.   Con la presente richiesta, il Dipartimento istante, confrontato con una richiesta di indennizzo e di riparazione morale in relazione ai fatti del 21.5.2001, chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa Camera, mentre che PI 2 ha dato il proprio consenso alla trasmissione degli atti.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante, confrontato con una richiesta di indennizzo in base agli art. 11 e ss. LAV: si tratta di un ambito di applicazione di norme sostanzialmente penali, pur prevedendo anche carattere civile.

                                   5.   L’istanza è accolta. L’incarto sarà trasmesso direttamente in allegato alla copia della presente decisione destinata al Dipartimento istante.

                                   6.   Data la natura dell’istante e il motivo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e gli art. 11 ss. LAV ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                            La segretaria

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