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Ticino Camera dei ricorsi penali 05.03.2007 60.2007.79

March 5, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·912 words·~5 min·3

Summary

Istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva

Full text

Incarto n. 60.2007.79  

Lugano 5 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 27.2.2007 presentata dal

IS 1 ,  

tendente ad ottenere la proroga della detenzione cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1 __________), in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 28.2/1.3.2008 del procuratore pubblico PI 1 ;

preso atto che l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera 28.2/1.3.2007 del patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nei confronti di CO 1 , in detenzione preventiva dal 29.8.2006, collocato presso la __________ a __________ dal 9.11.2006, e nuovamente posto in detenzione preventiva il 29.12.2006, il procuratore pubblico PI 1 ha emanato il 2.2.2007 l’atto d’accusa (ACC __________), accusandolo di rapina ripetuta, furto, lesioni semplici, vie di fatto, danneggiamento, ingiurie, minacce, violazione di domicilio, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, infrazione alla LF sulle armi, infrazione e contravvenzione alla LStup e contravvenzione alla LTP.

                                         Il pubblico dibattimento è stato aggiornato al 4.4.2007.

                                   2.   Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 4.4.2007, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

                                   3.   L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

                                         Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

                                         Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

                                         Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell’istanza di proroga.

                                         Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

                                   4.   Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la nota situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale invocata nella richiesta.

                                   5.   Nel presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, come risulta anche dalle sue parziali ammissioni (vedi verbali 12.9.2006 e 8.11.2006, AI 15 e 38 dell’inc. MP 2006.7487).

                                         Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

                                   6.   Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico. Nel presente caso è dato certamente un pericolo di recidiva, in considerazione delle innumerevoli imputazioni contenute nell’atto d’accusa, nonché dei precedenti come risultano dall’estratto del casellario giudiziario (AI 7 dell’inc. MP 2006.7487).

                                   7.   La carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

                                   8.   Nella valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre ritenere che la durata della proroga è di circa due settimane. Considerati i reati oggetto dell’atto d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena.

                                   9.   L’istanza è quindi accolta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta.

                                         § Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino al 4.4.2007, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

PI 1   CO 1 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           Il segretario

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