Incarto n. 60.2007.68
Lugano 27 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/21.2.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 21.2.2007, comunicando al contempo di non opporsi alla domanda;
ritenuto che in data 12/13.3.2007 la Pretura istante ha trasmesso copia di uno scritto 9.3.2007 del patrocinatore di una parte, con le precisazioni richieste;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di denuncia penale dell’11.5.2005, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP__________ conclusosi con un decreto d’accusa emanato dal sostituto procuratore pubblico PI 1 in data 28.10.2005 (DA __________) per titolo di vie di fatto e minaccia a danno di __________ per fatti del 16.4.2005. Il decreto d’accusa è cresciuto in giudicato.
2. Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile (__________) per risarcimento danni a seguito di atti illeciti, riferita ai fatti oggetto del decreto d’accusa. In questo contesto è stato chiesto ed ammesso il richiamo dell’incarto penale relativo al decreto d’accusa.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nel presente caso è certamente data una diretta connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e quelli alla base del contenzioso civile: di principio è ammesso un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza è accolta. L’incarto viene inviato in allegato alla copia della presente decisione destinata alla Pretura istante.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione:
- (rif., -,
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria