Incarto n. 60.2007.5
Lugano 14 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.12.2006/11.1.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia nel quadro del procedimento penale di cui all’inc. MP __________;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Comando di polizia, che l’ha poi trasmessa al Ministero pubblico, che l’ha inviata a questa Camera per competenza in data 9/11.1.2007, preavvisandola al contempo favorevolmente;
richiamate le osservazioni 19/22.1.2007 di PI 2 con le quali autorizza la visione dell’incarto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito del ferimento di una persona a causa del morso di un cane, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con il decreto d’accusa 9.10.2006 (DA __________) a carico di PI 2.
2. Con la presente richiesta, la compagnia d’assicurazione istante chiede di ricevere copia del rapporto di polizia relativo ai fatti alla base del procedimento. Il procuratore pubblico e la persona interessata hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo della compagnia istante, chiamata ad intervenire quale assicurazione RC a copertura dei danni subiti a seguito dei fatti oggetto del decreto d’accusa.
5. L’istanza è accolta. Il rapporto di polizia sarà allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta) sono poste a carico dellaIS 1, __________
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria