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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.03.2007 60.2007.47

March 21, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·735 words·~4 min·4

Summary

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Full text

Incarto n. 60.2007.47  

Lugano 21 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 31.1.2007 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo, in sede civile, dell’incarto penale a carico di PI 2 (inc. __________);

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Tribunale penale cantonale, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 1.2.2007;

ritenuto che in data 2.2.2007 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di precisare l’interesse giuridico legittimo alla base del richiamo;

rilevato altresì che in data 1.3.2007 ha sollecitato l’evasione della propria richiesta;

preso atto dello scritto di risposta 2/5.3.2007 della Pretura istante;

richiamate le osservazioni 7.3.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, che comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza, evidenziando al contempo la necessità di salvaguardare i diritti di terzi coinvolti nel procedimento penale e non in quello civile;

richiamate le osservazioni 7/8.3.2007 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica di non opporsi alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per reati di tipo patrimoniale (inc. MP __________), conclusosi con un giudizio di merito.

                                   2.   Con la presente istanza la IS 1, in relazione a due azioni ordinarie (OA.__________), chiede il richiamo in sede civile dell’incarto penale. Il procuratore pubblico ha dato di principio il proprio nulla osta, evidenziando però la necessità di tutelare i terzi coinvolti nel procedimento penale (quali vittime di malversazioni) ma non nelle cause civili. Da parte sua, PI 2 ha dato il proprio consenso all’accoglimento della richiesta

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         A ciò si aggiunge la necessità di una connessione tra i fatti del procedimento e le vertenze civili.

                                   5.   Nel presente caso, le condizioni surriferite sono ossequiate ed è data una connessione tra la vertenza civile ed almeno una parte degli atti richiamati. È quindi dato di principio un interesse giuridico legittimo. L’accesso agli atti deve essere però limitato unicamente a quanto strettamente necessario per l’incarto civile, e ciò a tutela di quei terzi coinvolti nel procedimento penale (quali vittime di malversazioni) ma non parti alle procedure civili. Si tratta quindi di predisporre un accesso agli atti proporzionato, che contemperi l’interesse delle parti ai procedimenti civili e quello dei terzi.

                                   6.   L’istanza è parzialmente ammessa. L’incarto sarà messo a disposizione del pretore, che permetterà ai patrocinatori delle parti di esaminarlo e di indicare quali atti del procedimento penale intendono acquisire nell’incarto civile: sulla pertinenza di tali atti, e conseguentemente sull’acquisizione o meno, si determinerà il pretore stesso, ponendo attenzione agli interessi dei terzi vittime nell’incarto penale e non coinvolti nelle cause civili.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, che le addosserà alle parti.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 2 patr. da: PR 1 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           Il segretario

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