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Ticino Camera dei ricorsi penali 26.11.2007 60.2007.423

November 26, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·474 words·~2 min·4

Summary

Istanza di ispezione degli atti

Full text

Incarto n. 60.2007.423  

Lugano 26 novembre 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/29.10.2007 presentata dall’

IS 1  

tendente ad ottenere l’autorizzazione per l’accesso agli atti di un procedimento penale per valutare un eventuale regresso;

richiamato lo scritto 5/7.11.2007 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier con il quale comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di un incidente su un cantiere avvenuto il __________ a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) tuttora pendente.

                                   2.   Considerato come la vittima dell’incidente abbia presentato una richiesta per prestazioni d’invalidità, con la presente istanza l’__________ istante chiede l’accesso agli atti del procedimento penale per valutare un’eventuale azione di regresso contro terzi responsabili. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

.                                  4.   Nel presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005, inc. __________; decisione 8.6.2006, __________ __________).

                                   5.   L’istanza è accolta. L’__________ istante potrà esaminare gli atti dell’incarto presso il Ministero pubblico: potrà estrarre copie, richiamato a loro carico il segreto d’ufficio.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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