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Ticino Camera dei ricorsi penali 10.10.2007 60.2007.368

October 10, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,526 words·~8 min·8

Summary

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo

Full text

Incarto n. 60.2007.368  

Lugano 10 ottobre 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 26/27.9.2007 presentato da

IS 1  

contro  

la decisione 21.9.2007 del giudice supplente dell’applicazione della pena Daniel Ponti (inc. GIAP __________) che respinge la richiesta di un primo congedo;

richiamate le osservazioni 1/2.10.2007 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM), con le quali chiede di respingere integralmente il ricorso;

richiamate le osservazioni 3.10.2007 del giudice supplente dell’applicazione della pena, con le quali chiede di respingere il ricorso;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Il ricorrente sta scontando una pena di tre mesi inflittagli dal Tribunale di polizia del __________ per trascuranza degli obblighi di mantenimento. La pena, iniziata il 25.7.2007, terminerà il 24.10.2007.

                                  b.   Il ricorrente ha presentato in data 13.9.2007 un’istanza per l’ottenimento di un congedo di sei ore per il pomeriggio di domenica 30.9.2007 al fine di incontrare le figlie presso la __________.

                                   c.   La richiesta è stata inizialmente preavvisata favorevolmente dal patronato (in data 13.9.2007), dal Direttore del PCT (in data 17.9.2007) e dal SEPEM (in data 17.9.2007).

                                  d.   Il ricorrente è stato sentito dal giudice supplente dell’applicazione della pena in data 18.9.2007. In occasione di tale audizione è emerso che il medesimo giorno il ricorrente era risultato positivo ai cannabinoidi ed agli oppiacei in un test delle urine. In occasione del test, il ricorrente avrebbe tentato di ingannare l’addetto all’esame.

                                         Nel verbale di audizione avanti al giudice supplente dell’applicazione della pena, il ricorrente ha ammesso di aver fumato in data 17.9.2007 uno spinello.

                                         A seguito del test positivo, sia il SEPEM, sia il direttore del PCT hanno modificato il loro preavviso riguardo al congedo.

                                   e.   Per completare il quadro della situazione del ricorrente va menzionato che lo stesso, già al momento dell’inizio dell’espiazione della pena, era risultato positivo agli oppiacei. Inoltre il ricorrente è già stato condannato in passato, ha già espiato altre pene, ed è pendente un ulteriore procedimento per trascuranza degli obblighi di mantenimento.

                                    f.   Con la decisione 21.9.2007 qui impugnata, il giudice supplente dell’applicazione della pena ha respinto l’istanza di primo congedo. Dopo aver richiamato l’audizione del 18.9.2007, la situazione del ricorrente, l’art. 84 cpv. 6 CP (e la prognosi che detta norma richiede), nonché l’art. 75 CP, il giudice supplente dell’applicazione della pena ha ritenuto che il comportamento emerso al momento dell’audizione dimostri la fragilità del ricorrente nel rapporto con le sostanze stupefacenti. Questo fatto, unitamente al tentativo di ingannare l’addetto al test, porta il giudice supplente dell’applicazione della pena a concludere che non si possa escludere con sufficiente certezza un consumo di stupefacenti anche in occasione del congedo. Il giudice supplente dell’applicazione della pena ritiene perciò che l’istante non fornisca sufficienti garanzie di mantenere un comportamento adeguato in presenza delle proprie figlie, e che il suo comportamento in espiazione della pena non può certo essere considerato positivo ai sensi dell’art. 84 cpv. 6 CP. Tutto ciò porta alla reiezione della richiesta di congedo.

                                  g.   Nel proprio gravame, il ricorrente sostiene che con il trasferimento allo “Stampino” e con l’attività all’esterno (all’orto), egli è stato quotidianamente sottoposto a tentazioni con riferimento all’offerta di consumo di stupefacenti e di alcool. Sottolinea l’importanza dei suoi rapporti con le figlie ed il desiderio di queste ultime di incontrarlo. Addossa almeno parzialmente la responsabilità di quanto emerso nel controllo del 18.9.2007 alla disorganizzazione dello “Stampino”, in conseguenza della quale non gli sarebbe stato fornito in data 17.9.2007 il medicamento che lo aiuterebbe a restare lontano dagli stupefacenti.

                                         Conclude chiedendo di concedere il congedo, in particolare tenendo conto dei desideri delle figlie di incontrarlo.

                                  h.   Nelle proprie osservazioni il SEPEM chiede di respingere il ricorso, ritenendo gli argomenti sollevati al limite del temerario e tali da dimostrare la mancanza di rispetto delle norme di comportamento e delle norme della LStup.

                                    i.   Nelle proprie osservazioni il giudice supplente dell’applicazione della pena chiede di respingere il ricorso. Espone come egli abbia, nelle propria decisione, tenuto conto anche dell’interesse delle figlie. Richiama i motivi per cui è arrivato ad una prognosi negativa rispetto al possibile comportamento del ricorrente, e conclude evidenziando la prossima conclusione dell’espiazione della pena.

in diritto

                                   1.   In virtù dell’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP, il giudice dell’applicazione della pena è competente a concedere il primo congedo. La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni presso questa Camera, in virtù dell’art. 341 cpv. 1 lit. b CPP. Il ricorso è pertanto tempestivo e ricevibile in ordine.

                                   2.   Prima dell’1.1.2007, la concessione o il diniego di un congedo non erano disciplinati dal diritto federale, come ricordato dal Tribunale federale (decisione TF 1P.35/1995 del 14.9.1995, cons. 1a). Sono i concordati conclusi tra i Cantoni relativi all’esecuzione delle pene che prevedono delle regole sui congedi, come si dirà.

                                   3.   L’art. 84 CP disciplina ora le relazioni con il mondo esterno del detenuto.

                                         Il capoverso 6 recita: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, semprechè il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e perchè non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati”.

                                         Come chiaramente indicato dal Messaggio del Consiglio federale (FF 1999 p. 1800) questa norma viene a colmare una lacuna del precedente diritto.

                                         La nuova norma fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali d’esecuzione penale (Messaggio p. 1799); come chiarito con riferimento ai timori espressi durante la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84 cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente (Messaggio p. 1800), in particolare con riferimento al pericolo di fuga e al pericolo di recidiva.

                                   4.   In Ticino, l’esecuzione delle pene è disciplinata anzitutto dal Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni romandi e nel Ticino (Concordato romando) del 22.10.1984 e dal Regolamento del penitenziario di Stato del Cantone Ticino (RCPT, versione 3.12.1998/1.1.1999).

                                         Con riferimento al Concordato, la Conferenza romanda delle autorità cantonali competenti in materia penitenziaria ha emanato delle raccomandazioni in data 27.10.2006 relative alla concessione di congedi. L’art. 3 cpv. 1 lit. a prevede che un’autoriz-zazione di uscita può essere concessa se il richiedente ha scontato almeno un terzo della pena.

                                         L’art. 78 RCPT stabilisce che “Il congedo non è un diritto del carcerato”.

                                         L’art. 80 RCPT, sotto la nota marginale “Congedo ordinario”, stabilisce al capoverso 1 che “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario”.

                                   5.   Per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individuale e concreta della situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche al pericolo di fuga ed a quello di recidiva.

                                         Il giudice dell’applicazione della pena dovrà quindi analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

                                   6.   Nel caso concreto, è pacifico che la soglia oggettiva sia superata, avendo il ricorrente scontato buona parte della pena ed avvicinandosi al termine della stessa.

                                         Fanno al contrario difetto le altre condizioni, quella soggettiva relativa al buon comportamento, e la prognosi, che nei riguardi del ricorrente non può che essere negativa.

                                         Il test positivo del 17.9.2007 evidentemente infrange le regole di comportamento imposte ai detenuti, così come le norme della stessa LStup. La valutazione del comportamento è quindi negativa.

                                         La debolezza di carattere dimostrata nei confronti degli stupefacenti (attestata, oltre che dall’episodio del 17/18.9.2007, anche dall’esame positivo al momento dell’inizio della detenzione), il tentativo di ingannare l’addetto al test, nonché le giustificazioni addotte nel gravame (relative alle tentazioni quotidiane ed alla disorganizzazione dello “Stampino”) sono tali da indurre ad una prognosi negativa, così come formulata dal giudice supplente dell’applicazione della pena nella decisione impugnata. Di modo che quest’ultima dev’essere confermata.

                                   7.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 75 cpv. 3 e 84 cpv. 6 CP, gli art. 339 e 341 CPP, gli art. 78 e 80 RCPT, nonché ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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