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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.02.2007 60.2007.31

February 27, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·541 words·~3 min·4

Summary

Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante

Full text

Incarto n. 60.2007.31  

Lugano 27 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/22.1.2007 presentata dalla

IS 1 rappr. da: PR 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. MP __________ a carico di PI 2;

richiamate le osservazioni 29/30.1.2007 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, mediante le quali comunica di non opporsi alla richiesta;

richiamate le osservazioni 30/31.1.2007 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica che l’interesse dell’istante deve essere limitato unicamente agli atti professionali;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.      A seguito di denuncia 17/19.12.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per reati patrimoniali (inc. MP __________). In questo contesto, l’istante ha “costruito documenti falsi” (osservazioni 30/31.1.2007) unicamente per dimostrare di dover ricevere delle provvigioni. Dagli atti risulta un ordine di perquisizione e sequestro indirizzato dal Ministero pubblico all’istante (AI 28) e le relative risposte del 19.1.2007 (AI 32 e 33). Risulta inoltre che PI 2 sarebbe stato licenziato (scritto del patrocinatore del 25/6.1.2007, AI 39). Il procedimento non è ancora concluso.

2.      Con la presente richiesta l’agente generale per il Ticino dell’istante chiede l’accesso agli atti del procedimento penale “Alfine di verificare la necessità di promuovere passi a tutela della Compagnia che rappresento in Ticino, ma soprattutto anche eventualmente dei clienti”. Il procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi alla richiesta, mentre PI 2, tramite il proprio patrocinatore, ha limitato l’interesse dell’istante agli “atti professionali”.

3.      L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.      Nel presente caso, la società istante non è parte al procedimento penale, ma terzo. La scoperta che PI 2 abbia “costruito documenti falsi” con carta della compagnia istante giustifica un interesse giuridico legittimo ad accedere agli atti onde tutelare sia se stessa, sia i clienti. In applicazione del principio della proporzionalità, l’accesso agli atti è limitato, nel senso che non è consentita l’estrazione di fotocopie.

5.      L’istanza è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico dellaIS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

-,; - (con inc. MP  di ritorno); - __________  

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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