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Ticino Camera dei ricorsi penali 03.10.2007 60.2007.302

October 3, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·625 words·~3 min·8

Summary

Istanza di ispezione degli atti. parte lesa in procedimento estero quale istante

Full text

Incarto n. 60.2007.302  

Lugano 3 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/9.8.2007 presentata dalla

IS 1 patr. da: PR 2  

tendente ad ottenere copia di una decisione prolata da questa Camera;  

richiamato lo scritto 14.8.2007 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni;

richiamate le osservazioni 16/17.8.2007 del patrocinatore di PI 3 e di PI 2, con le quali comunica di opporsi alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con domanda di assistenza internazionale in materia penale (inc. __________) la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di __________ ha chiesto alle autorità penali svizzere, in concreto al Ministero pubblico, di procedere all’identificazione di due indirizzi IP su internet. Contro l’operato del Ministero pubblico PI 3 e PI 2 hanno presentato un ricorso a questa Camera, evaso con decisione 18.4.2007 (inc. CRP __________).

                                   2.   Con la presente procedura, l’ente istante chiede, quale parte lesa nel procedimento estero, di ricevere copia della citata sentenza, in quanto deve produrre detta sentenza presso il Consiglio di Stato di __________. Se il Ministero pubblico ha comunicato di non avere osservazioni, PI 3 e PI 2 si oppongono all’accoglimento della richiesta, contestando la qualità di parte dell’istante, dichiarando incomprensibile la necessità di produrre la sentenza richiesta presso un’autorità __________, e contestano in base alla giurisprudenza la possibilità di accesso agli atti.

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, è pacifico che l’istante non era parte alla procedura presso questa Camera. Pure pacifico che il gravame allora interposto a questa Camera, pur essendo relativo ad atti disposti in esecuzione di una richiesta di assistenza internazionale in materia penale, riguardava la compatibilità di detti atti con il diritto interno: non riguardava il merito del procedimento estero.

                                         Non è pertanto dato un interesse giuridico legittimo da parte dell’ente istante a ricevere copia della decisione di questa Camera.

                                         A ciò si aggiunge che in nessun modo è chiarita l’utilità della richiesta in riferimento alla procedura presso un’autorità __________ indicata nella domanda.

.                                  5.   L’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 2, 3 patr. da: PR 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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