Incarto n. 60.2007.287
Lugano 3 ottobre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.7.2007 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a suo carico conclusosi con un decreto di non luogo a procedere;
richiamate le osservazioni 2.8.2007 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;
richiamate le osservazioni 8/10.8.2007 del patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia del 21.6.2006 presentata da PI 2, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di IS 1 per reati economici, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 17.8.2006 (NLP __________). Per i medesimi fatti, il fratello della denunciante ha promosso un’azione civile presso la Pretura di __________ con petizione 2.2.2007. Per questo motivo, l’istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento penale a suo carico.
2. Il procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi alla richiesta, mentre PI 2 si è rimessa alla decisione di questa Camera.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. L’istante è stato parte (quale denunciato) al procedimento, nel frattempo terminato con un decreto di non luogo a procedere. Si applica l’art. 27 CPP, in quanto, come ricordano i lavori preparatori, detta procedura si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Sempre i lavori preparatori indicano che per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata dal ruolo di ex parte, dal fatto che il decreto di non luogo a procedere (NLP __________) non è stato preceduto da un deposito atti, e dall’azione civile promossa contro l’istante dal fratello della denunciante per il medesimo complesso di fatti.
6. L’istanza è accolta. Considerato come nessuno si sia opposto, l’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, prima ancora della crescita in giudicato della presente decisione.
7. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria