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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.02.2007 60.2007.28

February 27, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·768 words·~4 min·4

Summary

Istanza di ispezione degli atti. curatore del fallimento quale istante

Full text

Incarto n. 60.2007.28  

Lugano 27 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.12.2006/16.1.2007 presentata dall’

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’inc. MP __________;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera con scritto 16.1.2007, mediante il quale il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha riferito sulla situazione procedurale;

preso atto che PI 2 sia nel frattempo deceduto, ritenuto che non sono noti a questa Camera i nominativi degli eventuali eredi, ma considerato il carattere meramente informativo, non sia indispensabile allo stadio attuale identificarli; 

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con rogatoria 28.11.2000, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di __________ aveva chiesto assistenza al Ministero pubblico del Canton Ticino in relazione ad un procedimento penale per titolo di bancarotta fraudolenta a carico di PI 2 in relazione al fallimento della __________, per identificare ed eventualmente bloccare valori patrimoniali presso degli istituti bancari in Svizzera. Il Ministero pubblico (inc. __________) ha deciso l’entrata in materia in data 30.11.2000, disponendo i relativi atti istruttori, ed in particolare il sequestro di valori depositati in banca. Con successiva decisione di chiusura del 9.1.2001 l’allora procuratore pubblico aveva disposto la trasmissione di documentazione relativa agli averi reperiti. Un gravame contro tale decisione era stato respinto in data 13.3.2001 da questa Camera (inc. CRP 60.2001.45).

                                   2.   Parallelamente al procedimento rogatoriale, ed in considerazione degli esiti della stessa, in data 11.5.2001 l’allora procuratore pubblico aveva disposto l’apertura di un procedimento interno (inc. MP __________).

                                   3.   Il procedimento __________ è continuato e si è concluso con una sentenza del Tribunale ordinario di __________, I sezione penale, del 23.11.2005 (inc. __________, __________) con la quale si dichiara di non dover procedere a carico di PI 2 in quanto nel frattempo deceduto.

                                   4.   Con successiva ordinanza 16.5.2006, il medesimo tribunale penale di __________ ha in parte preso posizione sui fondi sotto sequestro.

                                   5.   A seguito delle richieste del curatore del fallimento della __________ del 24.5.2006 e del 9.10.2006, con decisioni manoscritte sulle istanze medesime del 15.6.2006 e dell’11.10.2006, il giudice delegato del Tribunale di __________, II sezione civile, ha incaricato l’avv. IS 1 di effettuare accertamenti su averi all’estero. Il legale incaricato ha delegato uno studio ticinese per essere assistito in questo ambito.

                                   6.   Con richiesta 18.12.2006, quest’ultimo ha chiesto di poter visionare gli atti esistenti presso il Ministero pubblico.

                                   7.   Nello scritto di trasmissione, il procuratore pubblico ha ricostruito i passi salienti delle due procedure, ed ha osservato che della documentazione bancaria era stata trasmessa alle autorità roganti in sede di decisione di chiusura. Ha pure rilevato come l’istanza non precisasse l’interesse giuridico legittimo.

                                   8.   Con scritto 17/18.1.2006 lo studio patrocinatore dell’istante ha ribadito la propria richiesta, precisando il motivo della medesima.

                                   9.   Con scritto 22/23.1.2007, lo studio patrocinatore ha prontamente inviato, a richiesta di questa Camera, copia delle due decisioni del Tribunale ordinario di __________, I sezione penale.

                                10.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

                                11.   Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore dell’incaricato del curatore del fallimento a prendere visione degli atti presso il Ministero pubblico, onde tutelare i legittimi interessi giuridici dei creditori componenti la massa fallimentare.

                                         L’istanza è accolta. Gli atti saranno consultabili presso il Ministero pubblico, previo accordo sui tempi.

                                12.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, art. 39 lit. f LTF ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.-- (quattrocento), sono poste a carico dell’avv. IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                            La segretaria

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