Incarto n. 60.2007.25
Lugano 28 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/18.1.2007 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. MP __________;
ritenuto che la richiesta è stata trasmessa a questa Camera dal Ministero pubblico con scritto 18/19.1.2007 mediante il quale il procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi all’accesso agli atti, chiedendo di escludere però la facoltà di estrarre copie dall’incarto;
richiamate le osservazioni 1/2.2.2007 dell’istante, con le quali ribadisce la richiesta di accesso totale agli atti, compreso il diritto di estrarre copie, tranne che per i documenti relativi al funzionamento della casa da gioco;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) contro diverse persone, tra le quali il qui istante, che si è concluso con una decreto di non luogo a procedere NLP __________.
2. Nel corso della procedura il qui istante, quale indagato nel quadro di informazioni preliminari, aveva chiesto l’accesso agli atti. Richiesta che ha ribadito, tramite il proprio patrocinatore, ancora con scritto 16.1.2007, che il procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha trasmesso quale istanza ex art. 27 CPP a questa Camera, chiedendo di limitare l’accesso agli atti, escludendo in particolare la facoltà di estrarre copie degli atti. Il patrocinatore dell’istante, nelle osservazioni del 1.2.2007, ha ribadito la propria richiesta di accesso integrale agli atti, con la facoltà di estrarre copie, riservandosi di non fotocopiare gli atti relativi al funzionamento della casa da gioco, se non di interesse.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale indagato allo stadio delle informazioni preliminari) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). Ovvio che nel presente caso, un deposito atti o una tempestiva concessione dei diritti di parte avrebbe evitato la presente procedura.
5. Nel presente caso, se il principio dell’accesso agli atti non è in discussione, e peraltro difficilmente lo potrebbe essere, contestata è la modalità della sua attuazione: il procuratore pubblico vuole escludere la possibilità di estrarre copie degli atti con informazioni delicate sul funzionamento delle case da gioco e con risultanze raccolte all’estero, mentre che l’istante indica che non fotocopierà le informazioni sul funzionamento della casa da gioco nel caso in cui non siano di interesse per la sua posizione.
6. Per risolvere pragmaticamente la situazione, questa Camera ritiene che al patrocinatore (e non all’istante) sia dato accesso agli atti con la possibilità di estrarre copie. Per gli atti relativi al funzionamento della casa da gioco o relativi a risultanze estere, gli stessi potranno solo essere visionati (con la possibilità di prendere delle annotazioni) ma non fotocopiati. Se proprio la copia di uno di questi atti fosse ritenuta non solo interessante, ma assolutamente indispensabile, si potrà far capo nuovamente alla procedura dell’art. 27 CPP.
7. Considerata la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria