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Ticino Camera dei ricorsi penali 13.08.2007 60.2007.220

August 13, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·450 words·~2 min·8

Summary

Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante

Full text

Incarto n. 60.2007.220  

Lugano 13 agosto 2007/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di 1/6.6.2007 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendete ad ottenere l’accesso agli atti dell’inc. __________;

ritenuto che l’istanza è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 5/6.6.2007 preavvisandola favorevolmente;

ritenuto che dalle informazioni fornite, __________ è deceduto in data __________, e non si giustifica di notificare ulteriormente la richiesta, dato il pacifico interesse dell’istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data __________, a seguito di un incidente stradale intervenuto in territorio di __________, l’autovettura guidata da __________ ha urtato quella condotta da __________, sulla quale l’istante era passeggero (vedi rapporto di constatazione del __________).

                                   2.   Con la presente richiesta, il patrocinatore dell’istante chiede l’accesso agli atti dell’incarto relativo all’incidente surriferito. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso l’istante era passeggero dell’auto coinvolta nell’incidente all’origine del procedimento penale. È dunque pacificamente dato un interesse giuridico dell’istante a conoscere gli atti del procedimento penale relativi a tale incidente.

                                   5.   L’istanza è accolta. Il patrocinatore dell’istante potrà esaminare gli atti del procedimento penale presso la cancelleria di questa Camera.

                                   6.   Considerata la particolare situazione, si rinuncia a tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedi di diritto:

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                         Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

                                   4.   Intimazione:

- (per sé e per   ); - sede (rif. inc.  

terzi implicati

PI 1  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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