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Ticino Camera dei ricorsi penali 15.11.2007 60.2007.193

November 15, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,704 words·~9 min·8

Summary

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Full text

Incarto n. 60.2007.193  

Lugano 15 novembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/18.5.2007 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 27.3.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 23/25.5.2007 della Divisione della giustizia nelle quali quest’ultima esprime qualche “(…) perplessità circa il dispendio di tempo fatto valere per il patrocinio, pari a 25 ore di cui 12 per la preparazione del processo, poiché siamo di fronte a un procedimento penale che si è sviluppato nell’ambito di un decreto di accusa”;

richiamato lo scritto 24/25.5.2007 del procuratore pubblico Nicola Respini che comunica di non aver particolari osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che IS 1 è stato arrestato in data 5.10.2002 alle ore 21:30, su ordine d’arresto 25.9.2002 dell’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer, per titolo di vie di fatto, danneggiamento, delitto contro la legge federale sul materiale bellico e lesioni semplici, per avere “(…) a __________, nel settembre 2001, quale autore o quale istigatore incaricato terzi di disinnescare un ordigno lacrimogeno nell’esercizio pubblico __________ di __________” (ordine d’arresto 25.9.2002, AI 11; Al 14);

che l’istante è stato poi scarcerato in data 6.10.2002 alle ore 10:30 (AI 15);

che con decreto 30.8.2006 il procuratore pubblico Nicola Respini ha posto in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici “(…) per avere, il __________ 2001, (…) a __________, all’interno del __________, agendo in correità e per il tramite di __________ e di __________ (contro i quali si è proceduto separatamente), intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di più persone facendo uso di un lacrimogeno e meglio per avere, dopo aver incaricato __________ di ‘creare casino’ in questo esercizio pubblico, in cambio di fr. 3'000.--, __________, procurato un lacrimogeno (…), consegnandolo a __________, il quale, in cambio di fr. 1'500.--, lo innescò all’interno del __________ (…), provocando con il denso fumo ed il gas irritante esalato, ai numerosi avventori presenti nel locale, delle intossicazioni da fumo alle vie respiratorie, nonché delle ferite mentre abbandonavano di corsa il locale (…)” e danneggiamento “(…) per avere, il __________ 2001 (…) nelle circostanze descritte in precedenza, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile una cosa altrui, e meglio l’arredamento e l’infrastruttura interna del __________, cagionando al gerente del locale ed al proprietario dell’immobile, un danno considerevole (…)” (DA __________);

che con scritto 1.9.2006 IS 1 ha interposto formale opposizione al succitato decreto d’accusa;

che con sentenza 27.3.2007 il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha prosciolto IS 1 dalle imputazioni (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, un importo per spese legali;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

                                         che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che l’istante postula la rifusione della “nota d’onorario e di spese” 11.5.2007 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, per un dispendio orario complessivo di 25 ore (recte: 25 ore e 45 minuti);

che il patrocinatore non indica tuttavia, nella nota professionale sopraccitata, la tariffa oraria da lui applicata;

che viene dunque ammessa la tariffa oraria di CHF 250.--/ora, tariffa vigente all’epoca del mandato e conforme ai predetti principi;

                                         che il dispendio orario, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, non appare giustificato dalle concrete necessità di istruttoria e di patrocinio;

                                         che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso specifico, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

                                         che in particolare, benché l’istante abbia affermato che “(…) la difesa ha comportato, oltre alla discussione dei fatti (controversi ed indiziari) e di diritto (inesistenza dell’intenzionalità) anche questioni procedurali complesse (quali l’eccezione di inammissibilità della testimonianza di persone già coinvolte quali indiziate)” (istanza 16/18.5.2006, p. 2), appare eccessivo l’onorario esposto con riferimento alla preparazione del processo di 12 ore (23.3.2007/26.3.2007), agli interrogatori (11.12.2002/20.2.2003) ed all’“esame sentenza e colloquio con cliente” di 120 minuti (17.4.2007) (trattandosi di una sentenza di assoluzione in favore dell’istante);

che viene quindi ammesso un onorario pari a 20 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 5'208.30, di cui 165 minuti (compreso il tempo di trasferta) inerenti gli interrogatori 11.12.2002 (15:52 - 16:41) e 20.2.2003 (9:00 - 10:00), 75 minuti inerenti l’esame degli atti (come esposto), 150 minuti inerenti i colloqui con il cliente (come esposto), 240 minuti inerenti il processo presso la Pretura penale (come esposto), 80 minuti inerenti gli scritti (10 minuti a scritto), 60 minuti inerenti l’”esame sentenza e colloquio con cliente” e 480 minuti inerenti la preparazione del processo;

che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 573.-- (come esposto);

che l’IVA ammonta a CHF 439.40.--;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 16.5.2007 della presente istanza;

che dalla sentenza 27.3.2007 risulta però che il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha condannato lo Stato a rifondere “(…) all’accusato l’importo di fr. 3'000.-a titolo di ripetibili” (sentenza 27.3.2007, p. 14);

che a IS 1 va pertanto rifusa, a titolo di spese legali la somma di CHF 3’220.70, oltre interessi del 5% dal 16.5.2007, già dedotto l’importo di CHF 3'000.-- (pari a 12 ore a 250.--/ora) già assegnatogli dal presidente della Pretura penale a titolo di ripetibili;

che ripetibili di questa sede non sono protestate;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 3/5, per la somma di CHF 420.--.

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 27.3.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3’220.70, oltre interessi del 5% dal 16.5.2007.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.-- (settecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di 420.--(quattrocentoventi).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-          __________  

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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