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Ticino Camera dei ricorsi penali 09.07.2007 60.2007.177

July 9, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·588 words·~3 min·8

Summary

Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante

Full text

Incarto n. 60.2007.177  

Lugano 9 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/8.5.2007 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere copia della sentenza prolata nell’incarto TPC __________;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Tribunale penale cantonale (TPC), unitamente alla richiesta di restituzione di un incarto della Commissione istante;

ritenuto che la richiesta è stata inviata per evasione dal TPC a questa Camera;

ritenuto che con scritto 8.5.2007 questa Camera ha chiesto alla Commissione istante di precisare il motivo della domanda, con riferimento all’art. 27 CPP;

preso atto dello scritto 10/11.5.2007 con il quale si precisa che la Commissione ha formulato l’istanza in relazione ad un procedimento tutorio tuttora pendente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con sentenza della Corte delle assise criminali del 29.3.2007 __________ è stato prosciolto dall’accusa di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, coazione sessuale ripetuta e ripetuti atti sessuali con fanciulli (inc. TPC __________).

                                   2.   Con la presente istanza, la Commissione chiede di ricevere copia della sentenza, ritenuto che un procedimento tutorio relativo alle possibili vittime dei reati è tuttora pendente. La Commissione adduce pure che già in passato le erano stati trasmessi atti del procedimento a carico di __________.

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

                                   4.   Nel presente caso occorre considerare che, con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, le Commissioni tutorie hanno assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti delle autorità competenti, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori.

.                                  5.   Nel presente caso non è immediatamente evidente il nesso tra la sentenza e la procedura tutoria pendente presso la Commissione istante. Richiamato però l’obbligo del segreto d’ufficio che incombe alla Commissione istante, e considerato che la stessa ha giocato un ruolo non secondario nei fatti oggetto del procedimento penale, si giustifica la trasmissione della sentenza, con particolare riferimento alle considerazioni del presidente della Corte delle assise criminali, a pagina 55 e nelle conclusioni (p. 66 ss.).

                                   6.   L’istanza è accolta. La fotocopia della sentenza in versione anonimizzata sarà allegata alla copia della presente decisione destinata alla Commissione istante.

                                   7.   Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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