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Ticino Camera dei ricorsi penali 11.07.2007 60.2007.173

July 11, 2007·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·414 words·~2 min·8

Summary

Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante

Full text

Incarto n. 60.2007.173  

Lugano 11 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3.4/7.5.2007 presentata da

IS 1  

tendente ad ottenere copia di un rapporto di polizia in relazione alla clonazione ed uso di una carta EC-Maestro;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera con scritto 4/7.5.2007, comunicando al contempo il proprio nulla osta all’accoglimento della domanda;

richiamate le osservazioni 22/23.5.2007 di PI 2, con le quali comunica di acconsentire al richiamo degli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della clonazione di una carta EC-Maestro, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, concluso con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________).

                                   2.   Con la presente istanza, la banca chiede di poter ricevere copia del rapporto di polizia allestito a seguito dell’illecita clonazione della carta. Il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta, mentre PI 2 ha chiaramente acconsentito alla trasmissione.

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

                                   4.   Nel presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo della banca istante.

                                   5.   L’istanza è accolta. Fotocopia del rapporto di polizia sarà allegata alla copia della presente decisione destinata alla banca istante.

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese, contenute entrambe al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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