Incarto n. 60.2006.90
Lugano 8 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9.1/9.3.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia allestito in relazione ad un furto avvenuto il 21.12.2005;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione in data 9.3.2006;
richiamato lo scritto 13/14.3.2006 con il quale il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi si rimette al prudente criterio di questa Camera;
rilevato che PI 2 ed il suo rappresentante PR 1 non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di un furto perpetrato in data 22.12.2005, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2, sfociato in un decreto d’accusa (DA __________).
2.Con la presente istanza la Compagnia di assicurazione chiede copia del rapporto di polizia 30.12.2005 allestito nel contesto del procedimento penale.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4.Nel presente caso è dato un interesse giuridico legittimo a poter esaminare copia del rapporto di polizia del 30.12.2005. Considerato come lo stesso si riferisca anche ad altro tipo di imputazione, l’istanza è accolta solo parzialmente, nel senso che un rappresentante dell’assicurazione potrà prendere visione del rapporto presso gli uffici di questa Camera, ma non potrà estrarne o ricevere copia.
5.L’istanza è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria